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Concorso, Tar Calabria: proroga all’apertura se c’è mancanza di locali

17 Gennaio 2020

Il termine dei sei mesi che grava sugli assegnatari per aprire la farmacia accettata nell’interpello non è perentorio. Di conseguenza, la Regione non può rifiutare una proroga se i vincitori hanno comprovato la completa inesistenza di locali idonei nella zona assegnata. E’ quanto stabilisce la sentenza (pubblicata l’altro ieri) con cui il Tar Calabria ha accolto il ricorso di una farmacista contro la nota del dipartimento regionale Salute che aveva rigettato la loro istanza di rinvio dei termini.

Le motivazioni addotte dai giudici amministrativi meritano un approfondimento, perché la decisione segue di pochi giorni un altro intervento, stavolta del Consiglio di Stato, relativo anch’esso a un caso di mancata apertura per indisponibilità oggettiva di sedi, sempre in riferimento al concorso straordinario.

Il caso esaminato dai giudici calabresi, in particolare, riguarda un’associazione alla quale nell’aprile 2019 – al termine del secondo interpello – era stata assegnata una delle nuove sedi di Reggio Calabria. I due farmacisti avrebbero dovuto aprire entro il 15 ottobre 2019, ma il 23 settembre si rivolgono alla Regione per chiedere una proroga «stante l’esistenza di obiettive e comprovate difficoltà a rispettare i termini di cui al bando di concorso»: l’unico locale reperito nella pianta organica, recita la sentenza, «sarebbe stato disponibile soltanto a decorrere dal 15 settembre 2020». Il 10 ottobre, tuttavia, la Regione rigetta l’istanza per «eccessività del termine richiesto» e «ragioni di tutela dei terzi», ossia i candidati che seguono in graduatoria.

A giudizio del Tar Calabria il diniego della Regione (non costituitasi in giudizio) va annullato: «Il termine dei sei mesi per l’apertura della farmacia» osservano i giudici «non è da considerarsi perentorio» perché non se ne trova riferimento nell’articolo 11 del decreto legge 1/2012, che ha istituito il concorso straordinario. Per di più, la ricorrente «ha comprovato con la documentazione versata in atti la completa inesistenza di locali disponibili», dunque non può esserle ascritta «alcuna condotta negligente circa la tempestiva attivazione della sede farmaceutica» né si possono ravvisare «motivazioni sostanzialmente pretestuose per giustificare il mancato avvio».