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Emilia Romagna, negata sospensiva al ricorso di Menarini sulla dd-dpc

10 Maggio 2019

Non riesce a ottenere la sospensiva il ricorso di Menarini contro il protocollo d’intesa per il rinnovo della dpc firmato a marzo da Regione Emilia-Romagna e farmacie del territorio. A negarlo l’ordinanza del Tar pubblicata l’8 marzo scorso, che respinge l’istanza cautelativa dell’azienda per assenza di «periculum in mora»: la natura del danno lamentato, osservano i giudici, è di «natura meramente economica», inoltre non viene dimostrato «che i pazienti incontreranno maggiori difficoltà per ottenere prescrizione, erogazione e rimborso di farmaci essenziali per la terapia di patologie importanti quali la dislipidemia». Gli assistiti, infatti, possono sempre «avvalersi del farmaco disponibile in ospedale, oppure rinunciarvi e optare per l’acquisto di un farmaco diverso, pur dotato dello stesso principio attivo, reperito fuori dal canale della dpc e pagato al diverso prezzo al pubblico».

Come si ricorderà, il ricorso della Menarini contestava l’inclusione di alcuni farmaci (in buona parte destinati al trattamento di asma e bpco) nella distribuzione diretta-dpc regionale. A tal fine, l’impugnazione coinvolgeva non soltanto il protocollo d’intesa del marzo scorso, ma anche la delibera regionale 327/2017 (che recepiva l’intesa per la dpc di quell’anno) e della nota dell’Azienda sanitaria romagnola datata 9 luglio 2018, che trasmetteva ai medici di famiglia l’elenco dei medicinali assoggettati a regime di dpc anche se non inseriti nel Pht.

Ora l’attesa per la sentenza di merito, con il rigetto della richiesta di sospensiva che non invita all’ottimismo.