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Belgio, incostituzionale la legge che vietava l’export parallelo ai grossisti

22 Ottobre 2019

E’ incostituzionale e viola i Trattati Ue su concorrenza e mercato unico la legge con cui dall’aprile scorso il Belgio aveva vietato ai distributori farmaceutici nazionali di fare parallel trade. E’ il responso che arriva dalla sentenza emessa giovedì 17 ottobre dalla Corte costituzionale di Bruxelles, alla quale si erano rivolte alcune aziende dopo l’approvazione della disposizione. Il provvedimento prendeva le mosse dalla normativa nazionale, che distingue tra grossista tradizionale (grossiste ordinaire) e distributore all’ingrosso (grossiste-répartiteur), soggetto quest’ultimo all’obbligo di servizio pubblico: la legge introdotta ad aprile, in sostanza, aveva modificato le norme vigenti per obbligare i distributori all’ingrosso a rifornire soltanto le farmacie belghe (del territorio od ospedaliere) o le altre aziende del comparto, soggette allo stesso vincolo.

Chiamata in causa dai ricorsi di diverse imprese (l’Associazione belga dei distributori aveva criticato duramente la nuova legge), la Corte costituzionale aveva deciso a luglio di sospendere il provvedimento in attesa della sentenza di merito. E, giovedì scorso, si è definitivamente pronunciata contro il divieto e a favore dei ricorrenti.

Per le imprese, in particolare, la nuova legge non soltanto violava la libertà commerciale e imprenditoriale, ma risultava anche sproporzionata rispetto all’obiettivo che il legislatore si era fissato. L’obbligo di servizio pubblico, hanno ricordato i ricorrenti, già vieta di esportare oltre frontiera, eccezion fatta per i quantitativi “in eccedenza” rispetto ai bisogni locali. Inoltre, la disposizione dell’aprile scorso discrimina tra i grossisti belgi e quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea, che non sono soggetti agli stessi divieti. Dal canto suo, la Corte ha osservato che il divieto di esportazione rientra tra le restrizioni escluse esplicitamente dagli articolo 34 e 35 del Tfue, né può essere considerata un’eccezione legittima ai senso dell’articolo 36 dello stesso Trattato.