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Diretta, altra doccia fredda dal Tar: le regioni hanno «potere autoritativo»

13 Luglio 2020

Quando le Regioni dettano «forme di distribuzione dei farmaci, anche extra-Pht, diverse da quella ordinaria, per finalità relative al governo della spesa farmaceutica», lo fanno in virtù di «poteri autoritativi». In altri termini, resta in capo alla Regione la facoltà di «determinare le modalità di distribuzione diretta dei farmaci, in base sia all’articolo 4 della legge 405/2001 sia all’articolo 8 della stessa legge». Ne consegue che gli accordi regionali per la dpc conclusi con le associazioni delle farmacie regionali hanno «finalità meramente programmatica» e quindi non generano a beneficio dei singoli farmacisti «diritti soggettivi esigibili direttamente».

E’ quanto scrive il Tar dell’Emilia Romagna nella sentenza che respinge il ricorso presentato nel 2014 dall’Azienda municipale farmacie di Rimini (Amfa, oggi interamente controllata da Alliance Healthcare) contro Regione e Asl Romagna per inadempimento degli accordi sulla dpc rinnovati a partire dal 2008.

Pubblicata mercoledì scorso, 8 luglio, la decisione recupera le stesse argomentazioni già addotte dai giudici amministrativi nell’autunno scorso, quando il Tar respinse un analogo ricorso di Federfarma Rimini: gli accordi sulla dpc tra la Regione Emilia Romagna e le farmacie hanno «natura negoziale o programmatica», dunque gli impegni assunti dalla parte pubblica in tali intese – contenimento dei volumi della diretta e incremento di quelli della distribuzione per conto – rappresentano soltanto «l’esplicitazione della volontà comune delle parti di adottare percorsi condivisi, volti ad attuare obiettivi altrettanto condivisi».

In sostanza, è il ragionamento dei giudici, «l’obiettivo cui tende l’accordo stesso, e cioè il contenimento della distribuzione diretta dei farmaci extra Pht, nei limiti di pezzi e di valore al 31 dicembre 2008, va comunque contemperato con le prioritarie esigenze di tutela della salute e di contenimento della spesa pubblica, a fronte delle quali la limitazione della diretta deve essere letta come obiettivo tendenziale, ma il cui mancato raggiungimento entro un termine predeterminato non può valere di per sé quale inadempimento contrattuale sanzionabile civilisticamente»