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Invio corrispettivi, delude anche l’ultima negoziazione al Mef

12 Giugno 2019

Non arriverà per tempo il decreto del Mef che, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi, avrebbe dovuto regalare alle farmacie la “scorciatoia” dell’invio tramite Sistema Ts (Sogei), già utilizzato per la registrazione delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione precompilata. Di conseguenza all’appuntamento del primo luglio – quando entrerà in vigore l’obbligo dell’invio digitale dei corrispettivi – le farmacie con fatturato superiore ai 400mila euro annui dovranno presentarsi fornite di registratore telematico di nuova generazione, capace cioè di inviare i corrispettivi giornalieri suddivisi per le diverse aliquote iva. E’ quanto ha detto l’Agenzia delle Entrate a Federfarma e Assofarm nella riunione organizzata lunedì pomeriggio al ministero delle Finanze.

Nell’incontro, come spiega una circolare diffusa ieri da Federfarma, le farmacie hanno rinnovato la richiesta di posticipare la scadenza del primo luglio, perché al momento il mercato dei registratori telematici (Rt) non è in grado di soddisfare tutte le domande. Dall’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non è arrivata alcuna apertura e sono state confermate tutte le scadenze di legge. Per quanto concerne la trasmissione degli “scontrini parlanti” ai fini della detraibilità delle spese sanitarie, hanno aggiunto i funzionari del Fisco, nulla cambia fino a quando non saranno pubblicati i decreti attuativi, che consentiranno alle farmacie di trasmettere i corrispettivi giornalieri e i dati relativi alle spese sanitarie detraibili attraverso il registratore telematico, in «un unico adempimento».

Le speranze di un rinvio, però, non sono del tutto spente. A parte le voci che da un paio di settimane danno per certa una proroga, Federfarma ricorda nella circolare che è all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento al decreto crescita (dl 34/2019) con cui si propone una moratoria di un mese sul primo invio dei corrispettivi, «a condizione che ciò non determini conseguenze sulla liquidazione dell’iva relativa al periodo».