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Pianta organica, per il Consiglio di Stato serve alla «regolazione di mercato»

21 Giugno 2019

Le norme su quorum e Pianta organica introdotte nel 2012 dal decreto Monti hanno modificato la normativa previgente «per potenziare l’offerta farmaceutica alla popolazione, ai fini di migliorare l’offerta di servizi volti alla tutela della salute ma anche a fini di tutela dei consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza». In altri termini «la nuova disciplina di legge, che modifica i parametri numerici e disciplina il concorso straordinario, è diretta al fine di intensificare l’istituzione di sedi farmaceutiche in funzione pro-concorrenziale». E’ quanto ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza 3901/2019 dell’11 giugno scorso, con cui respinge il ricorso di una titolare di farmacia contro il provvedimento del comune limitrofo che aveva istituito una nuova sede contigua alla sua. Pur senza brillare per chiarezza, la decisione merita di essere segnalata perché reca una lettura decisamente innovativa delle norme sulla pianificazione territoriale delle farmacie, nonostante una giurisprudenza che ormai pareva consolidata.

La vicenda, come accennato, ha per protagonista una titolare di farmacia toscana che nel 2012 impugna il provvedimento per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica emesso dal comune confinante. Il Tar respinge l’impugnazione nel 2014 per «carenza di interesse», ritenendo che non sia meritevole di tutela la posizione della ricorrente: il decreto Monti ha affidato ai comuni l’aggiornamento della Pianta organica, non è pensabile che le amministrazioni comunali pianifichino avendo riguardo anche agli interessi delle farmacie esterne al loro stesso ambito.

L’orientamento del Tar non è però condiviso dal Consiglio di Stato, al quale la farmacista si è appellata contro la sentenza di primo grado. Secondo i giudici, in sostanza, sussiste nella titolare un interesse attuale, differenziato e tutelato dall’ordinamento a contrastare le nuove sedi, anche se poste in comuni limitrofi. La localizzazione delle farmacie, infatti, incide sulle «condizioni di mercato» e il farmacista, come ciascun «soggetto economico (imprenditore, fornitore di servizi, commerciante o consumatore, singolo o associato)» possiede «un interesse al corretto funzionamento di un mercato basato sul principio di libertà di iniziativa economica ma regolato a tutela della concorrenza e degli altri valori sanciti dalla Costituzione». In sostanza, anche il farmacista del comune contiguo merita di essere tutelato nel suo interesse alla corretta localizzazione ed apertura di altri esercizi commerciali concorrenti e ciò anche in presenza di una disciplina di settore che «limita la concorrenza ai fini dell’accesso al mercato considerato».

La lettura mercatista delle norme sulla Pianta organica che emerge dalla sentenza si estende anche a quella parte del ricorso in cui la farmacista contesta la legittimità formale del provvedimento comunale: l’istituzione della nuova sede discende da una nota sindacale (cioè del sindaco) anziché da delibera di giunta o di consiglio comunale, come dovrebbe essere trattandosi di questione rientrante fra gli atti di programmazione pubblica.

Anche in questo caso la lettura del Consiglio di Stato sorprende non poco: il decreto Monti, argomentano i giudici di secondo grado, avrebbe «lasciato ampi margini di apprezzamento al Comune» e la materia non è quella «dell’offerta di pubblico servizio ma di regolazione del mercato». Si tratta di un’interpretazione che spazza in un sol attimo orientamenti consolidati da sentenze dello stesso Consiglio di Stato (3757/2018 e 2538/17), secondo il quale il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico. La decisione rappresenta dunque un “unicum” anche nel solco tracciato dallo stesso supremo Consesso e, dunque, sarà interessante osservare se si sia trattato di una voce isolata o di un nuovo approccio alla normativa sulla pianificazione territoriale delle farmacie.

avv. Silvia Stefania Cosmo