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Farmacia sovrannumeraria non può trasferirsi né può essere riassorbita

26 Giugno 2021

La farmacia istituita in base al criterio topografico o della distanza non può essere trasferita in altre zone del territorio comunale o riassorbita (in sede di revisione della pianta organica) tra le farmacie insediate per quorum demografico. E’ quanto recita la sentenza (pubblicata il 15 giugno scorso) con cui il Tar di Catanzaro ha rigettato il ricorso di una farmacista titolare contro il provvedimento comunale che le negava il trasferimento in un’area dalla maggiore densità abitativa.

La vicenda, come ricostruisce il Tar, si trascina da parecchi anni e ha già chiamato la giustizia amministrativa ad altre sentenze: il comune calabrese in cui opera la ricorrente si divide in due agglomerati, il centro storico (che conta poco più di 300 abitanti) e la Marina, che invece raccoglie più di 2.500 residenti. Entrambe le frazioni hanno la loro farmacia, ma la perimetrazione comunale (approssimativa come quella di molte altre amministrazioni calabresi) identifica la sede dell’esercizio collocato nel centro storico con l’intero territorio del comune, mentre riserva all’altra la sola zona della Marina.

Considerata tale pianta organica, la farmacista titolare del centro storico aveva chiesto più volte il trasferimento a valle, in una zona più popolosa, ma il Comune si era sempre opposto. Nel 2017, tuttavia, la Regione invia alle amministrazioni municipali una nota con cui invita a una revisione delle perimetrazioni diretta a eliminare vecchie ambiguità e recepire i mutamenti demografici intervenuti nel medio periodo, «al fine di garantire un’equa distribuzione dell’assistenza farmaceutica sui rispettivi territori». Il Comune recepisce la disposizione e nel gennaio 2018 restringe la perimetrazione della farmacia del centro storico al solo territorio dell’agglomerato, ma la titolare ricorre al Tar e ottiene l’annullamento della delibera. L’amministrazione ripresenta nel marzo 2019 un altro provvedimento dello stesso tenore, ma viene di nuovo sconfitto dai giudici del Tar. Infine, nel gennaio scorso, in ottemperanza alla seconda sentenza del Tribunale di Catanzaro, viene approvata una nuova delibera che ancora una volta conferma la perimetrazione “ristretta” della sede del centro storico. La titolare impugna anche questa disposizione ma stavolta il Tar le dà torto.

Cosa è cambiato? Come chiarisce la sentenza, il fatto è che nell’ultima delibera «il Comune ha precipuamente illustrato la ragione storica dell’insediamento nel centro storico, nonché le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a circoscriverne l’operatività in tale area, nonostante la ridotta popolazione esistente». La farmacia, in sostanza, è stata istituita «in soprannumero rispetto al parametro di cui all’articolo 1 della legge 475/68 al precipuo fine di assicurare l’assistenza farmaceutica agli abitanti del borgo storico, distante circa 6 km dalla frazione marina e non adeguatamente collegato». La circostanza, proseguono i giudici, «fa sorgere in capo alla farmacia una speciale destinazione al servizio di quel centro abitato (Consiglio di Stato, Sezione III, 3744/2018) e la legittimazione «in base al criterio topografico o della distanza, di cui all’articolo 104 del Tuls, è soggetta in contropartita alla deroga che ha condotto al suo insediamento, a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico. Pertanto, così come non può essere trasferita in altre zone del territorio comunale, allo stesso modo essa non può essere riassorbita, in sede di revisione delle piante organiche, nell’individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, giacché tale numero è rilevante unicamente per le farmacie istituite secondo il criterio demografico (Consiglio di Stato, Sezione III, 3807/2018 e 3334/2019)».

Merita di essere segnalato che nel giudizio davanti al Tar calabrese  si era costituita “ad opponendum” (cioè in senso avverso al ricorso della farmacista titolare) anche Federfarma nazionale, con i propri consulenti legali. I giudici amministrativi, tuttavia, hanno considerato inammissibile l’intervento del sindacato: «per costante giurisprudenza» si legge nella sentenza «tra i presupposti imprescindibili per affermare la legittimazione di un ente collettivo a intervenire in un giudizio c’è l’insussistenza di conflitti d’interesse fra gli associati sulla questione dibattuta». Il contenzioso, invece, metteva in contrapposizione i farmacisti titolari delle due farmacie del comune, centro storico e Marina.

Non è la prima volta che Federfarma cerca di “infilarsi” senza successo in contenziosi amministrativi dove è evidente il conflitto d’interessi tra i suoi associati. Un paio di anni fa, per esempio, il sindacato aveva impugnato davanti al Tar Sicilia un decreto assessorile, guarda caso sempre in materia di trasferimenti (vedi articolo di FPress), e anche in quel caso i giudici avevano respinto l’intervento della Federazione per conflitto d’interessi.