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Pubblicità sanitaria, Cini: disposizioni della Manovra di ridotto effetto

5 Gennaio 2019

I due commi della Manovra voluti dall’Ordine dei medici e dall’Albo odontoiatri per arginare le derive commerciali della comunicazione pubblicitaria di professionisti e strutture sanitarie avranno un impatto soltanto marginale sulle farmacie, anche se i farmacisti vengono esplicitamente ricompresi tra le categorie interessate dal provvedimento. E’ la valutazione che arriva da Maurizio Cini, docente di tecnologia e legislazione farmaceutica all’università di Bologna e presidente dell’Asfi (Associazione scientifica farmacisti italiani), al quale FPress ha chiesto di un parere sulle due disposizioni.

Professore, medici e odontoiatri esultano per i commi 525 e 536, articolo 1, della Legge di Bilancio. A loro dire, dovrebbero mettere un freno alle “sbracature” pubblicitarie che oggi affliggono la comunicazione di sanitari e strutture private. E’ una considerazione che vale anche per le farmacie?
Rispondere non è facile, perché il comma 525 afferma che è consentito comunicare soltanto le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto Bersani (il dl 223/2006, ndr). Il fatto però è che tale articolo si limita ad abrogare alcuni divieti per consentire agli iscritti agli albi professionali di fare comunicazione su specializzazioni, prezzi, tariffe e altro ancora. Difficile, quindi, mettere perfettamente a fuoco il reale intento di tale disposizione.

I medici sostengono che il comma 525 richiama di fatti i professionisti a una comunicazione eticamente corretta, che informa anziché abbagliare e attirare con iperboli, come fa normalmente la pubblicità commerciale…
Sul principio sono assolutamente d’accordo, è giusto che anche in campo sanitario si possano comunicare prezzi e tariffe ma senza perseguire accaparramento di clientela. Se questo è poi quanto riusciranno a garantire i due commi della Manovra, lo si vedrà sul campo.

Viene in mente l’ultimo Black Friday e il caso di quella farmacia che ha affisso in vetrina manifesti in cui si annunciava il 3×2 su una selezione di farmaci otc. Alla luce di quanto detta il comma 525, oggi quel tipo di comunicazione potrebbe essere fermata?
Casi come quello che lei cita sono certamente “border line” e non hanno il mio apprezzamento, ma in base a quanto c’è scritto nella Manovra ho seri dubbi.

Il comma 537, invece, fornisce agli Ordini un nuovo strumento d’intervento, la segnalazione di eventuali pubblicità eticamente scorrette all’Agcom, l’Autorità garante per le comunicazioni. E’ un’opzione che consente agli Ordini dei farmacisti di intervenire in caso di eccessi da parte delle società di capitale che detengono farmacie, verso le quali il codice deontologico non ha alcun effetto?
E’ un’eventualità. Oggi, l’unico argine in caso di episodi di questo genere è rappresentato dal direttore della farmacia, che ovviamente fa quel che può. Ma anche in questo caso, la reale efficacia di tale disposizione si potrà misurare soltanto con l’esperienza.