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Pubblicità, Mandelli: da Manovra segnale che ora la priorità è l’etica

8 Gennaio 2019

Se il legislatore ha deciso di trasferire la vigilanza sulla pubblicità sanitaria dall’Antitrust all’Autorità garante per le comunicazioni, è forse perché «il deficit di concorrenza, vero o presunto, che finora era imputato a farmacie e professionisti è stato colmato e ora la priorità diventa quella di garantire la correttezza della comunicazione». E’ la prima delle riflessioni con cui il presidente della Fofi, Andrea Mandelli, commenta le disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio in materia di pubblicità da parte delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli albi: come si ricorderà, si tratta dei commi 525 e 536 della Manovra per il 2019, che richiamano le norme già dettate dal decreto Bersani del 2006 e consentono agli Ordini di segnalare all’Agcom anziché all’Antitrust campagne e réclame eticamente “scorrette”.

Presidente, qual è la sua valutazione sui due commi?
«Effettivamente la principale novità è il ruolo assegnato al Garante delle comunicazioni anziché a quello della concorrenza» osserva Mandelli «cosa che potrebbe rappresentare un segnale di cessata criticità, perché già con l’articolo 5 della Legge Bersani era chiaramente stabilito quali fossero i limiti per la pubblicità-promozione da parte delle farmacie. Lì si dice infatti che “sono comunque vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi a oggetto farmaci”: dunque non sono consentite operazioni di 3×2 o vendite promozionali stile Black Friday su otc, sop e tanto meno sul farmaco soggetto a prescrizione».

Su questo tema la Fofi ha sempre mostrato grande sensibilità…
Vorrei ricordare che la Federazione, già ai tempi della discussione della prima “lenzuolata” delle liberalizzazioni, aveva fatto presente in tutte le istanze come in nessun caso fosse pensabile per i medicinali l’ipotesi di una “spesa di stoccaggio” sul modello della GDO ma, anzi, rappresentasse sostanzialmente un pericolo per la salute. Anche per il più diffuso e sicuro dei farmaci da banco si raccomanda un uso limitato nel tempo e il ricorso al medico in caso di persistenza dei sintomi. Altra cosa è informare il pubblico dei prezzi che vengono praticati nella farmacia che – è bene ricordarlo – devono essere gli stessi che il titolare pratica anche attraverso l’eventuale e-commerce.

Al comma 536 si fa anche riferimento alla Legge sulla Concorrenza…
Si ma viene citato il comma 153, articolo 1, che riguarda l’esercizio della professione odontoiatrica in forma societaria, non si parla di farmacie. Quindi non si riferisce alle farmacie, indipendentemente dalla titolarità. In realtà sono due piani normativi diversi. Come ribadito anche nel nostro Codice deontologico, l’intervento diretto dell’Ordine può essere esercitato soltanto nei confronti degli iscritti.