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Rev, circolare Fofi-Fnovi con chiarimenti su galenici e sostituzione

27 Luglio 2019

«Nel caso di animali che non producono alimenti per l’uomo, il medico veterinario può consegnare al proprietario confezioni integre di farmaco da utilizzare per la terapia. Dato che non si tratta di vendita, tale cessione avviene nell’ambito di una prestazione professionale sulla quale il medico applica un’aliquota iva al 22%. La cessione, inoltre, non può riguardare un medicinale umano ma soltanto un veterinario». E’ uno dei passaggi salienti della circolare congiunta diramata da Fofi e Fnovi (Federazione nazionale ordini dei veterinari) per ricapitolare il quadro normativo della prescrizione veterinaria dopo l’entrata in vigore della rev dallo scorso 16 aprile.

Il documento, in particolare, dedica la maggior parte delle sue pagine a fornire chiarimenti e indicazioni sulla prescrizione, dispensazione e conservazione dei medicinali veterinari destinati agli animali da reddito, che generano la parte più cospicua del mercato. «La corretta gestione dei medicinali veterinari è un elemento fondamentale per la tutela della salute animale ma anche umana, come correttamente sancito dalla politica del One Health Approach sostenuta dall’Oms» ricorda il presidente della Fofi, Andrea Mandelli «è sufficiente considerare il tema dell’antibiotico-resistenza per cogliere l’importanza strategica di questa parte dell’attività del farmacista così come di tutti i professionisti della salute coinvolti».

Segue il capitolo relativo agli animali da compagnia, nel quale Fofi e Fnovi danno anche conto delle risposte fornite di recente dal ministero della Salute alle richieste di chiarimento delle due Federazioni. In tema di preparazioni galeniche per uso veterinario, in particolare, il dicastero ha chiarito che tale tipo di medicinali può essere oggetto di scorta e per procurarselo il medico deve ricorrere a «una ricetta non ripetibile per scorta della struttura, in cui sia indicato il nominativo del destinatario della terapia, perché i prodotti galenici sono prescritti esclusivamente a uno specifico paziente».

Per quanto riguarda la sostituzione in farmacia, invece, il Ministero ricorda che il D.lgs 193/2006 «identifica due diverse fattispecie nelle quali il farmacista può valutare l’opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario»: quando il medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, sia più conveniente da un punto di vista economico per l’acquirente; quando sussiste l’urgenza di iniziare la terapia ma il medicinale veterinario prescritto risulta indisponibile nell’immediato. In quest’ultimo caso, prosegue il Ministero, il farmacista «può consegnare un medicinale veterinario corrispondente a quello prescritto nella ricetta, purché analogo per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione. L’assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi, mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista». L’obbligo di assicurare la sostituzione con un farmaco destinato alla stessa specie, prosegue il Ministero, esclude la possibilità di ricorrere a un medicinale per uso umano senza consultazione preventiva del medico veterinario, «che in seguito regolarizzerà la sostituzione entro 5 giorni». A tal fine, conclude la circolare, è stato recentemente inserito il numero telefonico del medico veterinario sulla ricetta elettronica.