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Sanitari no-vax, Ministero: ordini sospendano anche se c’è ricorso alla Cceps

24 Settembre 2021

Il decreto che obbliga gli operatori sanitari a vaccinarsi contro covid afferma «espressamente» che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione. Nelle intenzioni del legislatore, dunque, la profilassi rappresenta un «requisito imprescindibile» dell’idoneità professionale e la sospensione per inadempienza è una mera conseguenza «ex lege» nella quale l’Ordine interviene con una mera presa d’atto e «senza alcuna valutazione di merito». Pertanto, eventuali ricorsi dei professionisti sospesi alla Commissione centrale (Cceps) «non potranno avere alcun effetto impeditivo». E’ quanto scrive il ministero della Salute nella circolare inviata l’altro ieri agli Ordini delle professioni sanitarie per chiarire natura e iter delle disposizioni dettate dal decreto 44/2021 del primo aprile scorso, poi convertito nella legge 76/2021.

All’origine dell’intervento i quesiti di carattere interpretativo rivolti al dicastero dalla Fnomceo e da altri Albi professionali. Nei giorni scorsi, in particolare, il presidente degli ordini dei medici Filippo Anelli aveva rivelato che il sanitario no-vax colpito da provvedimento di sospensione impugna subito l’atto davanti alla Cceps e tutto si ferma, perché la Commissione è decaduta nel 2020 e non è stata ancora rinnovata.

Con la circolare dell’altro ieri, invece, il Ministero chiarisce che «la sanzione derivante dalla legge è un’ipotesi di sospensione obbligatoria», per la quale la valutazione della gravità dei fatti presupposti «viene compiuta in via preventiva dal legislatore». Inoltre, la vaccinazione dei professionisti è diventata ora «condizione legittimante» per l’esercizio della professione, un requisito cioè che «deve sussistere ai fini dell’iscrizione all’albo e deve permanere nel tempo in ogni fase dell’attività».

Dall’atto di accertamento con cui l’Asl certifica «l’inosservanza dell’obbligo vaccinale», dunque, «non può che discendere per il sanitario la sospensione ex lege dell’attività professionale». Eventuali ricorsi davanti alla Cceps, pertanto, non possono fermare l’attività dell’Ordine, che comunque «consiste in un mero onere informativo» nei confronti dell’iscritto. Ossia, «la comunicazione all’interessato, previa presa d’atto e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’Asl».

Intanto sulla questione delle sospensioni interviene anche la Conferenza delle Regioni: con una lettera inviata ieri a Roma, i governatori chiedono che si predispongano «linee guida sulle misure da adottare qualora, in conseguenza del trasferimento oppure della sospensione degli  operatori sanitari non in regola con l’obbligo vaccinale, si dovesse determinare una situazione di carenza di personale tale da pregiudicare la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie e assistenziali».