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Il Tar: la 124/2017 non ha scisso titolarità e gestione della farmacia privata

17 Settembre 2019

La Legge 124/2017 sulla concorrenza non ha intaccato il disposto di cui all’articolo 11, comma 1, della Legge 362/1991, che mantiene inscindibili titolarità e gestione della farmacia. E’ quanto ha ricordato il Tar del Lazio nella sentenza del 12 settembre scorso che ha confermato il provvedimento con cui il comune di Castiglione in Teverina (provincia di Viterbo) aveva negato il trasferimento dell’esercizio di una farmacia privata a una srl distinta dalla società titolare.

La vicenda risale al marzo scorso: la sas cui fa capo la titolarità di una delle farmacie private del territorio comunale presenta richiesta di autorizzazione per trasferire a una srl la gestione della farmacia, tramite contratto di affitto d’azienda. L’Asl competente (quella di Viterbo) e il comune respingono la domanda e la società titolare, nel frattempo confluita in un’altra srl, impugna i due provvedimenti davanti al Tar. Per il ricorrente, in sostanza, il trasferimento è legittimo perché con la 124/2017 «è ormai scindibile la titolarità della farmacia dalla sua gestione»; perché «i Comuni titolari di farmacie ne affidano la gestione a terzi» e infine perché il caso dell’affitto temporaneo di azienda «può essere assimilato alla sostituzione temporanea del farmacista», altrimenti «sarebbe violato il principio della libertà di iniziativa economica».

Di parere opposto i giudici laziali: l’ipotesi dei Comuni titolari di farmacia «non ha attinenza con il caso in trattazione» né è legittimo assimilare l’affitto temporaneo d’azienda alla sostituzione, «trattandosi nel secondo caso di ipotesi specifiche, legate a necessità della persona fisica del farmacista, in relazione alla conduzione professionale della farmacia». Quanto al nuovo contesto susseguente all’entrata in vigore della 124/2017, osservano i giudici, «difetta di rilevanza la sopravvenuta possibilità per le società di divenire titolari di farmacie», in quanto «rimane fermo il principio, anche per tali soggetti, di assicurarne nel contempo la gestione», che è cosa diversa dalla direzione della farmacia. Infine, conclude il Tar, è fuori luogo il richiamo alla libertà d’iniziativa, «tenuto conto del regime pubblicistico di preventiva autorizzazione e di controllo sull’attività cui sono sottoposte le farmacie».