attualita

Coronavirus, dal Governo Dpcm con nuove misure per la prevenzione

3 Marzo 2020

Conferma la chiusura di tutte le attività commerciali nei comuni della zona rossa, con la sola esclusione delle attività di pubblica utilità, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità, il Dpcm approvato domenica dal Consiglio dei ministri per armonizzare le misure adottate dalle singole Regioni in materia di emergenza epidemica da coronavirus. Nel testo la parola “farmacia” compare esplicitamente solo due volte, ma in realtà sono diversi gli intervbenti che interessano i farmacisti. All’articolo 1, per esempio, il decreto impone agli abitanti dei comuni in quarantena (in Lombardia Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; in Veneto Vo’), l’obbligo di «accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità, indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela indicate dal dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio». Si applica a livello nazionale, invece, la disposizione che raccomanda a farmacie e locali pubblici – compresi supermercati, palestre e altri luoghi di aggregazione – di mettere a disposizione degli avventori «soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani».

In Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (più le province di Savona e Pesaro e Urbino), il dpcm prescrive inoltre la sospensione sino all’8 marzo 2020 di tutti gli eventi di ogni ordine e disciplina, nonché di «tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario». Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, invece, viene disposta «la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari».

Per quanto concerne le disposizioni sanitarie, l’articolo 3 ricorda al personale di attenersi «alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Oms» e applicare «le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal ministero della Salute». Inoltre, «i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie» disposte dal decreto per gli esercizi commerciali.

Sempre all’articolo 3, infine, si dispone che «chiunque abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta».