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Concorso, dal Consiglio di Stato spiraglio per vincitori di sedi “fantasma”

11 Maggio 2019

Sono purtroppo numerose le sedi farmaceutiche individuate nel lontano 2012 e oggetto del successivo concorso straordinario che restano prive di attivazione per la concreta mancanza di unità immobiliari idonee all’esercizio farmaceutico nell’ambito territoriale individuato dalle delibere comunali. Le ragioni sono note e molto spesso coincidono con interessi che nulla hanno a che vedere con quello pubblico, il quale invece dovrebbe rappresentare il criterio per eccellenza dell’esercizio del potere della pubblica amministrazione.

Il difetto totale di locali idonei o la palese mancanza dei requisiti minimi per l’apertura, pongono i farmacisti vincitori e assegnatari delle sedi messe a concorso nella letterale impossibilità di aprire la farmacia vinta e alcune argomentazioni di provenienza giurisprudenziale non depongono sempre a favore del concorrente più determinato ad aprire.

Si legge ad esempio che la revisione della pianta organica delle farmacie non sarebbe consentita fino alla definitiva chiusura del concorso straordinario, ovvero fin tanto che non siano state completate tutte le procedure di interpello possibili, in ragione dell’efficacia di sei anni della graduatoria concorsuale perché in tal modo si realizzerebbe una disparità di trattamento dei concorrenti che precedono in graduatoria (Tar Piemonte 1571/2015). Oppure l’accettazione della sede da parte del farmacista vincitore implicherebbe una previa verifica dello stato dei luoghi e un sommario calcolo della convenienza economica dell’operazione commerciale connessa e, dunque, al concorrente che abbia accettato la sede, sarebbero precluse censure sulla conformazione della zona farmaceutica individuata dal Comune (Tar Piemonte 889/2016). Ancora, viene negato che in capo all’amministrazione comunale che ha istituito la sede esista un conflitto d’interesse derivante, nella maggior parte dei casi, dalla qualità di socio del Comune delle società che gestiscono le altre farmacie già esistenti, perché mancherebbe in astratto un conflitto tra la competenza attribuita al Comune in materia di pianificazione del servizio e la possibilità concessa allo stesso di essere titolare di farmacia (Tar Piemonte 1276/2018).

Sembrerebbe, dunque, prevalere l’immodificabilità della zonizzazione rispetto all’esigenza della pronta apertura della sede farmaceutica vinta dai nuovi assegnatari – con buona pace delle difficoltà per ottenere reiterate proroghe all’apertura nei termini stabiliti dai bandi regionali – e, più in generale, rispetto alla necessità di garantire la  capillarità del servizio.

Nell’ambito di tale impegnativo contesto offre una luce una recente ordinanza del Consiglio di Stato del 28 marzo 2019, perché coglie, sia pure sinteticamente, la ragione sottesa all’esigenza di tutela dei farmacisti assegnatari che non rinvengono alcuna possibilità di apertura nell’ambito della sede territoriale prescelta. In sostanza, quando si appura che la zona assegnata dal comune per l’apertura della nuova sede non dispone di immobili idonei, il provvedimento dell’amministrazione comunale che delimitava i confini i tale zona diventa impugnabile perché «arreca un grave pregiudizio non solo agli interessi economici dei farmacisti assegnatari della sede farmaceutica, ma anche all’interesse pubblico alla fruibilità del servizio farmaceutico nel rispetto del parametro numerico previsto dalla legge».

 avvocato Silvia Stefania Cosmo