Non spetta ai titolari delle farmacie di un comune contestare titoli e requisiti del farmacista che, tramite concorso, ha avuto assegnata una sede nel medesimo comune. È il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata il 6 marzo scorso, che ha respinto il ricorso presentato da alcuni farmacisti titolari contro l’assegnazione di una sede istituita nell’ambito del concorso straordinario del 2012.
La pronuncia conferma la decisione di primo grado del Tar Sardegna, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto originario di interesse. Al centro della controversia l’assegnazione di una sede farmaceutica resa disponibile nell’ambito del concorso straordinario bandito dalla Regione nel 2013 per l’assegnazione di numerose nuove sedi sul territorio regionale. L’esito era stato formalizzato nel 2022 a favore di un farmacista utilmente collocato nella graduatoria, mentre nel 2023 erano arrivati gli atti autorizzativi per l’apertura e l’esercizio della farmacia.
I titolari delle altre farmacie del comune avevano impugnato i provvedimenti sostenendo che l’assegnatario avesse perso nel corso degli anni alcuni requisiti richiesti dal bando del concorso straordinario. In particolare, secondo i ricorrenti il farmacista avrebbe assunto nel frattempo la partecipazione in una società titolare di farmacia urbana, circostanza che avrebbe comportato la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Inoltre, veniva contestata anche la successiva cessione delle quote di una società titolare di farmacia, che – secondo la tesi dei ricorrenti – avrebbe integrato un’ulteriore causa di esclusione (legata al divieto decennale di partecipare a nuovi concorsi dopo la cessione di una farmacia).
Il Consiglio di Stato non è entrato nel merito di queste contestazioni, ritenendo preliminare e assorbente la questione della legittimazione ad agire dei farmacisti ricorrenti. Secondo i giudici amministrativi, infatti, i titolari delle altre farmacie presenti nello stesso comune non sono titolari di una posizione giuridicamente qualificata che consenta loro di contestare l’assegnazione di una sede farmaceutica, quando la sede stessa era già stata istituita in precedenza e viene semplicemente attivata.
Nella motivazione si ricorda che l’interesse fatto valere dai ricorrenti era sostanzialmente quello di evitare una maggiore concorrenza e il conseguente possibile sviamento di clientela. Tuttavia tale interesse, pur essendo «fattualmente differenziato», non è considerato giuridicamente qualificato. In altri termini, si tratta di un interesse di mero fatto, che non consente di impugnare gli atti amministrativi. Come afferma la sentenza, l’attivazione di una sede farmaceutica vacante non lede la posizione giuridica delle farmacie vicine, perché l’obiettivo delle norme che disciplinano la distribuzione territoriale delle farmacie non è la tutela degli equilibri economici tra operatori, ma la garanzia di un servizio farmaceutico adeguato per la popolazione.
In questo senso il Consiglio di Stato ribadisce un orientamento consolidato secondo cui la disciplina del servizio farmaceutico non è diretta «a garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione», bensì a garantire l’efficacia e la capillarità del servizio per i cittadini. Il rapporto tra numero di farmacie e popolazione, previsto dalla normativa di settore, serve infatti a determinare il numero massimo di autorizzazioni concedibili, non ad assicurare livelli di redditività ai titolari.
Un ulteriore elemento valorizzato dai giudici riguarda la distinzione tra istituzione e assegnazione della sede farmaceutica. Il possibile pregiudizio economico lamentato dai farmacisti ricorrenti, osserva il Consiglio di Stato, deriverebbe semmai dall’istituzione della sede – cioè dalla modifica della pianta organica – e non dalla sua successiva assegnazione o attivazione. Se i titolari avessero ritenuto lesivo l’ampliamento della rete farmaceutica avrebbero dovuto contestare tempestivamente l’atto istitutivo della sede, non l’atto con cui la sede viene successivamente assegnata a un vincitore del concorso.
Infine la sentenza respinge anche l’argomento secondo cui l’annullamento dell’assegnazione avrebbe potuto portare in futuro alla soppressione della sede nell’ambito della revisione della pianta organica, ipotesi prospettata in relazione al possibile calo demografico del comune. Secondo il Consiglio di Stato si tratta di una semplice congettura, fondata su poteri amministrativi non ancora esercitati e quindi priva dei requisiti di concretezza necessari per fondare un interesse a ricorrere.