attualita

Cessione quote e concorso, sentenza Tar ribadisce divieto decennale

19 Gennaio 2024

La cessione di quote in una società di persone integra l’ipotesi normativa della cessione di farmacia ed è quindi soggetta all’articolo 12 comma 4 della Legge 475/1968, che vieta al farmacista di concorrere all’assegnazione di una farmacia se non sono trascorsi almeno 10 anni dal trasferimento dell’esercizio di cui era titolare in precedenza. A ribadire il principio, ormai consolidato, è la sentenza dell8 gennaio scorso con cui il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di una farmacista contro la determina dirigenziale del febbraio 2023 che le revocava l’assegnazione (nell’ambito del concorso straordinario) di una sede nel comune di Marsala.

Il provvedimento, come si legge nella sentenza, era stato adottato perché in sede di verifica era risultato che nel febbraio 2013 la ricorrente aveva «ceduto e trasferito ad altro socio l’intera quota di partecipazione di società di persone titolare di sede farmaceutica». Per di più, aggiunge il Tar, l’Azienda sanitaria provinciale aveva dedotto che la farmacista «oltre alla cessione della propria quota, aveva altresì ceduto sia la qualifica di socio unico amministratore sia il ruolo di direttore tecnico della sede farmaceutica, con conseguente totale cambiamento del soggetto titolare della società e modifica della relativa denominazione».

Nel ricorso l’interessata ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato 2763/2022, riguardante «la cessione di quote di partecipazione minoritarie in una società di capitali in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale», un precedente che però il Tar Sicilia ha ritenuto senza attinenza con la vicenda esaminata. Al contrario, il giudice amministrativo ha considerato calzanti altri interventi (Consiglio di Stato, sentenze 6765/2022 e 229/2020; Cgars, ordinanza 231/2023) dai quali risulta che «nelle società di persone, la cessione di quote – tenuto anche conto delle finalità perseguite dalla citata normativa – non costituisce un’operazione “neutra” ma è assimilabile alla cessione di titolarità della sede farmaceutica».