attualita

Corte Ue: legittimo divieto a pubblicità sui prezzi di farmaci “indeterminati”

23 Dicembre 2022

La legislazione di uno Stato membro che in tema di farmaci vieta la pubblicità basata sulla convenienza dei prezzi, su offerte promozionali o su vendite combinate di medicinali e altri prodotti è compatibile con il diritto dell’Unione europea e in particolare con la direttiva 2001/83. Lo scrive la Corte di giustizia Ue nella sentenza pronunciata ieri in seguito alla richiesta di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte costituzionale della Lettonia.

La vicenda su cui è intervenuto il giudica europeo risale al 2016: la catena di farmacie Euroaptieka, che nel Paese baltico conta 56 filiali, si vede bloccare dall’Ispettorato della sanità pubblica una campagna che reclamizza la vendita promozionale di alcuni farmaci senza obbligo di prescrizione, in base a un’offerta che promette il 15% di sconto ogni tre Sop acquistati. All’origine dello stop una disposizione nazionale che vieta pubblicità in cui la comunicazione fa leva sul prezzo, sugli sconti o su vendite combinate. Il contenzioso si trascina fino al 2020 quando Euroapotieka impugna la legge davanti alla Corte costituzionale, contestandone la legittimità.

Esaminata la questione, la consulta lettone si rivolge alla Corte di giustizia europea perché chiarisca l’interpretazione da dare alla nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi della direttiva 2001/83, in particolare se la locuzione comprenda «la pubblicità di medicinali in generale» e le disposizioni nazionali siano compatibili con la normativa Ue.

Nella sua sentenza, la Corte afferma anzitutto che la nozione di «pubblicità dei medicinali» comprende qualsiasi «azione informativa, ricerca della clientela o incitamento, intesi a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di un determinato medicinale o di medicinali in genere». La direttiva 2001/83, infatti, definisce tale nozione in modo molto ampio, ricomprendendovi la pubblicità non soltanto di specifici marchi o singoli nomi commerciali, ma anche di categorie di prodotti.

La Corte Ue, poi, ha affermato che «la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili è in linea di principio autorizzata dalla direttiva europea», ma gli Stati membri «devono vietare qualsiasi contenuto pubblicitario tale da favorire l’uso irrazionale di detti medicinali, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica». In particolare, la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili «può esercitare un’influenza rilevante sulla valutazione e sulla scelta dei consumatori finali, riguardo tanto alla qualità del medicinale quanto alla quantità da acquistare». Inoltre, la pubblicità può indurre «ad acquistare e a consumare tali medicinali sulla base di un criterio economico, senza che sia effettuata una valutazione oggettiva fondata sulle loro proprietà terapeutiche e su esigenze mediche concrete. Contenuti pubblicitari del genere assimilano inoltre i medicinali ad altri prodotti di consumo, che sono generalmente oggetto di sconti e riduzioni di prezzo».

Le pubblicità che fanno leva sui prezzi, sulle offerte promozionali o sulle vendite combinate, in altri termini, incoraggiano l’uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili. «Di conseguenza, la disposizione nazionale che vieta la diffusione di simili contenuti pubblicitari è compatibile con la direttiva 2001/83».