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Decreto Pnrr, ok finale alla Camera. Le norme su farmaci e anzianità mmg

10 Aprile 2026

Via libera definitivo al decreto Pnrr: con il voto di fiducia incassato ieri alla Camera, il provvedimento è legge e porta con sé un pacchetto di misure che toccano anche le farmacie. Al centro dell’attenzione, per il comparto, resta l’articolo 15, cui si affiancano interventi su personale medico e infrastrutture territoriali che concorrono a ridisegnare – almeno nelle intenzioni – la rete dei servizi di prossimità.

La novità più direttamente attinente al farmaco è l’articolo 15, rubricato «Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare». La disposizione stabilisce che, «al fine di garantire adeguata continuità terapeutica», per l’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, inclusi i medicinali per malattie rare e i farmaci innovativi, quando sul mercato è presente un solo operatore titolare dell’Aic, le Regioni possano procedere ai sensi dell’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici. In sostanza, il decreto apre in modo esplicito alla procedura negoziata senza bando nei casi in cui la concorrenza non esiste perché il prodotto è commercializzato da un unico soggetto. Per le farmacie non è una misura marginale: punta infatti a ridurre i tempi di acquisto e a mettere al riparo da ritardi burocratici l’accesso a terapie essenziali, soprattutto nelle cronicità e nelle malattie rare, cioè proprio negli ambiti dove eventuali interruzioni della fornitura hanno le ricadute più pesanti sui pazienti.

Un secondo capitolo riguarda il personale del servizio sanitario. I nuovi commi inseriti nell’articolo 2 aprono fino al 31 dicembre 2026 una finestra straordinaria per la stabilizzazione dei precari del Ssn: gli enti potranno procedere entro il limite massimo del 30% dei posti complessivamente programmati nel triennio, con una quota di riserva nei concorsi per chi ha maturato almeno 18 mesi di servizio con contratti flessibili e con procedure per titoli e colloquio per chi ha accumulato almeno 24 mesi continuativi a tempo determinato dopo essere entrato per concorso. Anche se non riguarda direttamente la farmacia convenzionata, è una misura che interessa il territorio perché punta a dare maggiore continuità ai servizi sanitari e a sostenere il raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del Pnrr.

Sul fronte della medicina generale, il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2027 la disciplina transitoria che alza da 70 a 73 anni il limite massimo di età per i rapporti di convenzione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, salvo che prima entri in vigore una riforma di settore. È un correttivo pensato per tamponare la carenza di professionisti sul territorio e quindi anche per attenuare quella desertificazione medica che finisce per scaricare sulle farmacie una quota crescente di domanda sanitaria impropria, dall’orientamento dei pazienti ai problemi di continuità prescrittiva. Va quindi segnalato che il testo approvato parla di 73 anni, non di 72.

L’ultimo tassello di rilievo per la farmacia dei servizi riguarda i cantieri della sanità territoriale. L’articolo 4 consente infatti alle Regioni di usare anche le risorse dell’edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge 67/1988 per coprire i maggiori costi dei progetti Pnrr relativi a Case della comunità, Ospedali di comunità e al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile». La modifica elimina un vincolo che finora limitava l’accesso a queste risorse e punta a evitare che l’aumento dei costi di costruzione blocchi opere considerate strategiche. Per le farmacie è un passaggio da seguire con attenzione, perché dalla reale apertura di queste strutture dipenderà una parte importante del futuro equilibrio tra presidi territoriali, integrazione dei servizi e concorrenza sulle prestazioni di prossimità.