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Green pass e obbligo vaccinale, Consulta conferma: norme legittime

8 Gennaio 2026

La Corte costituzionale chiude un altro dei contenziosi ancora aperti riguardo alle misure adottate durante l’emergenza Covid-19, confermandone la piena legittimità. Con la sentenza 199/2025, depositata il 23 dicembre, la Consulta ha respinto tutte le questioni sollevate dal Tribunale di Catania contro le norme che, tra il 2021 e il 2022, hanno introdotto l’obbligo di Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e, successivamente, l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, con la conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi non vi ottemperava.

La vicenda nasce dal ricorso di due dipendenti della Regione Siciliana, entrambe over 50 e in servizio alla Motorizzazione civile di Catania, che furono interdette dall’accesso agli uffici a partire dall’ottobre 2021 per mancanza di Green pass. Con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per la loro fascia d’età, l’esclusione dal lavoro si è protratta, con qualificazione dell’assenza come ingiustificata e sospensione dello stipendio. Rientrate in servizio nel maggio 2022, le lavoratrici hanno contestato la legittimità costituzionale delle norme, denunciando una compressione sproporzionata dei diritti fondamentali.

Nel respingere le censure, la Corte ribadisce un principio già affermato in precedenti decisioni: il giudizio di ragionevolezza sulle misure pandemiche va condotto alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili al momento della loro adozione e della straordinarietà del contesto epidemiologico. Nel caso dell’obbligo vaccinale per gli over 50, la Consulta richiama gli atti parlamentari e le evidenze scientifiche che indicavano in quella fascia d’età un rischio significativamente maggiore di malattia grave, ospedalizzazione e decesso. L’obiettivo del legislatore era duplice: proteggere i soggetti più fragili e prevenire il sovraccarico del sistema sanitario. Da qui la conclusione che la scelta di ancorare l’obbligo all’età anagrafica, e non alle singole mansioni lavorative, non è irragionevole, perché la finalità della norma non era regolare l’organizzazione del lavoro, ma tutelare la salute pubblica.

La Corte respinge anche le argomentazioni che mettevano in discussione efficacia e sicurezza dei vaccini. Richiamando i pareri di Iss e Aifa e una propria giurisprudenza consolidata, i giudici sottolineano che la vaccinazione anti-Covid è stata «una misura di prevenzione fondamentale», con una protezione «elevata specialmente nei confronti della malattia severa». Gli eventi avversi gravi vengono definiti «rari o molto rari» e, comunque, non tali da superare i benefici collettivi. Il rischio remoto di effetti indesiderati, osserva la Corte, non rende illecito il trattamento, ma semmai fonda il diritto a un indennizzo, senza inficiare la legittimità dell’obbligo.

Analoga valutazione viene espressa sull’obbligo di sottoporsi a test ripetuti per ottenere il Green pass base, previsto come alternativa alla vaccinazione prima dell’introduzione dell’obbligo per gli ultracinquantenni. Secondo la Consulta, il disagio fisico e il tempo richiesto dal tampone sono limitati e non incidono sulla dignità personale in misura tale da prevalere sull’esigenza di contenere la diffusione di un virus di eccezionale gravità nei luoghi di lavoro.

Il passaggio centrale della sentenza riguarda il rapporto tra diritto al lavoro e obblighi di sicurezza. La Corte chiarisce che, in un contesto pandemico, il diritto al lavoro non può essere esercitato prescindendo dalle misure poste a tutela della salute collettiva. L’obbligo vaccinale o di certificazione verde diventa parte integrante del rapporto di lavoro: chi sceglie di non adempiervi offre una prestazione «non conforme al contratto, come integrato dalla legge». La sospensione senza retribuzione non è quindi una sanzione punitiva, ma l’effetto del principio di corrispettività: in assenza di una prestazione resa in condizioni di sicurezza, viene meno il diritto allo stipendio. Come ricorda la Corte, «il diritto fondamentale al lavoro… non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica».

Coerente con questo impianto è anche il rigetto della richiesta di assegno alimentare. Diversamente dalle ipotesi di sospensione cautelare per procedimenti disciplinari, qui l’impedimento alla prestazione deriva da una scelta personale e consapevole del lavoratore di non ottemperare a un obbligo di legge. Imputare al datore di lavoro il costo di un sostegno economico in tale situazione, conclude la Corte, sarebbe irragionevole.

La sentenza traccia così un confine netto: in presenza di un’emergenza sanitaria straordinaria, il bilanciamento tra diritti individuali e interesse collettivo può legittimamente pendere a favore della tutela della salute pubblica, purché le misure siano temporanee, fondate sulle evidenze scientifiche e orientate alla protezione dei soggetti più vulnerabili. Un principio che, a distanza di anni dalla fase più acuta della pandemia, la Consulta ribadisce con chiarezza.