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Il Tar Bologna: non spetta al paziente la scelta del vaccino covid da ricevere

17 Gennaio 2022

Compete soltanto all’autorità sanitaria la scelta del vaccino covid da somministrare a ogni assistito, sulla base dell’anamnesi e dei dati clinici individuali. E’ quanto si legge nel decreto del presidente del Tar Emilia Romagna – sede di Bologna che ha respinto la richiesta di un paziente perché il Tribunale intimasse all’Asl di somministrargli per prima dose Comirnaty anziché Moderna.

La scelta del vaccino da somministrare, si legge nel dcreto, spetta soltanto all’autorità sanitaria «senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato». Il fatto che nel modulo per il consenso informato sia riportato il tipo di vaccino che il paziente riceve e che quest’ultimo debba sottoscrivere il documento, non implica alcun diritto alla scelta del prodotto. Come l‘Aifa ha scritto in precedente occasione, «la vaccinazione anti-covid è un diritto riconosciuto a tutti, tuttavia il rischio di contrarre il virus e di sviluppare la malattia in forma grave non è lo stesso per tutte le persone. Perciò, per garantire la massima equità, è necessario seguire un piano strategico che tenga conto di tutte le esigenze e le condizioni».

Il Tar ricorda al riguardo anche la Circolare del ministero della Salute 6 agosto 2017 sulle vaccinazioni obbligatorie, dove si ricorda che il modulo per il consenso informato ha valore «esclusivamente informativo» delle proprietà del vaccino. Questa stessa circolare, concude il Tar, potrebbe essere applicata anche alle categorie per le quali la vaccinazione anti-covid è obbligatoria: personale amministrativo della sanità, docenti/personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, ultracinquantenni.