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Obbligo vaccinale, tre sentenze del Tar Lazio confermano legittimità

22 Gennaio 2026

Tre sentenze pubblicate in questi giorni dal Tar Lazio, relative a ricorsi contro l’obbligo vaccinale in età pediatrica e durante l’emergenza Covid, ribadiscono la solidità dell’impianto normativo costruito dal legislatore negli ultimi anni e, soprattutto, la sua compatibilità con i principi costituzionali. I casi sono diversi, ma il filo conduttore è comune: l’obbligatorietà vaccinale, quando sorretta da finalità di tutela della salute collettiva e accompagnata da garanzie adeguate, è ritenuta legittima, anche quando incide su diritti individuali come autodeterminazione e lavoro.

Il primo caso (sentenza 00927/2026, pubblicata il 16 gennaio) riguarda i genitori di una bambina bolognese che hanno contestato le vaccinazioni pediatriche obbligatorie necessarie per la frequenza scolastica, invocando una sospetta reazione avversa dopo una dose di esavalente e presentando una “esenzione” certificata da un medico di medicina generale non coinvolto nel percorso assistenziale della minore. Il Tar, respingendo il ricorso, ha chiarito che l’esenzione o il differimento non possono essere fondati su mere allegazioni o su documentazione clinica generica: la normativa consente l’omissione solo «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate» e tale condizione deve essere attestata dal medico competente, nel rispetto delle indicazioni tecniche nazionali.

Il punto centrale della pronuncia è l’interpretazione del requisito soggettivo di chi può certificare l’esenzione. Per i giudici – nel caso di minori molto piccoli, residenti e già presi in carico da un pediatra scelto dai genitori – la competenza concreta appartiene al pediatra di libera scelta che ha in carico l’assistito, anche alla luce delle regole organizzative del Servizio sanitario per l’assistenza pediatrica. Ne consegue che l’attestazione “esterna” (rilasciata da un mmg di altra regione, su parere di un professionista diverso dal mmg o pls della minore) non è idonea a superare l’obbligo.

Nella stessa decisione, il Tar esclude anche che sia “nulla” la circolare ministeriale richiamata dall’Asl di Bologna per motivare il diniego all’esenzione, respingendo la tesi del “difetto assoluto di attribuzione”: il Ministero, infatti, esercita legittimamente funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e malattie infettive, e il rinvio alla Guida Iss sulle controindicazioni viene letto come strumento tecnico per garantire appropriatezza e sicurezza, evitando sia vaccinazioni rischiose sia rinvii non giustificati che espongono il minore a “opportunità di salute perse”.

Le altre due sentenze (01084/2026 e 01117/2026, entrambe del 20 gennaio) riguardano ricorsi di carabinieri sospesi dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2. In entrambi i casi il Tar Lazio conferma che la sospensione non è il risultato di una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma un effetto automatico previsto dalla legge: l’articolo 4-ter del dl 44/2021 qualifica la vaccinazione come «requisito essenziale» per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati e stabilisce che l’accertamento dell’inadempimento «determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa», senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.

Questa natura “vincolata” del provvedimento è decisiva nella motivazione: se la legge ricollega direttamente la sospensione all’inadempimento, l’amministrazione non deve compiere valutazioni caso per caso sull’opportunità della misura, ma applicare un meccanismo di sicurezza predisposto dal legislatore in emergenza.

Sul piano costituzionale, entrambe le pronunce richiamano la giurisprudenza della Consulta che ha già giudicato compatibile con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione l’obbligo vaccinale imposto per categorie professionali, e in particolare la conseguente sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di inosservanza. I giudici amministrativi evidenziano che, nel bilanciamento tra libertà individuale e tutela della collettività, l’obbligo trova fondamento nel principio di solidarietà e nella protezione della salute pubblica, mentre la sospensione è letta come conseguenza coerente con gli obblighi di sicurezza sul lavoro e con la temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Un passaggio ricorrente nelle motivazioni riguarda proprio la corrispettività del rapporto di lavoro: la mancata vaccinazione, nei termini fissati dalla legge emergenziale, rendeva la prestazione non più legittimamente eseguibile e giustificava la sospensione della retribuzione come effetto del venir meno del sinallagma contrattuale, senza trasformare la misura in sanzione disciplinare.

Respinte anche le censure più frequenti nei ricorsi, dal presunto “obbligo generalizzato” non graduato sulle mansioni, alla richiesta di alternative come tamponi regolari al posto della vaccinazione, fino ai richiami al diritto europeo sulle sperimentazioni cliniche: secondo il Tar, la cornice argomentativa è ormai consolidata e non emergono ragioni per discostarsene, soprattutto considerando che le forze di sicurezza hanno svolto durante la pandemia funzioni “necessarie e indifferibili” a tutela della collettività, spesso in contatto con terzi e con rischio di diffusione del virus.

Nel complesso, le tre sentenze compongono un messaggio che interessa direttamente anche la farmacia: l’obbligo vaccinale, sia in ambito pediatrico sia in ambito lavorativo durante l’emergenza, è considerato legittimo quando ancorato a evidenze tecnico-scientifiche, accompagnato da procedure di controllo e da regole chiare sulle esenzioni, e orientato alla protezione della salute come interesse individuale e collettivo. Un principio che, sul territorio, continua a riflettersi nel lavoro quotidiano di prevenzione, counselling e gestione dell’adesione vaccinale.