Gli odontoiatri possono continuare a prescrivere farmaci su ricetta bianca cartacea nonostante l’obbligo di dematerializzazione introdotto dalla legge 207/2024. È quanto precisano la Cao (Commissione albo odontoiatri) e la Fnomceo (l’Ordine dei medici) in una nota pubblicata nei giorni scorsi sulla pagina Facebook della Commissione, con la quale le due organizzazioni rispondono a un quesito dell’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) sugli adempimenti che riguardano i dentisti in regime libero-professionale, cioè senza convenzionamento o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.
Come ricordano Cao e Fnomceo, dal 1° gennaio 2025 – in base alla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n.207, articolo 1, commi 317-318) – è obbligatoria la dematerializzazione delle prescrizioni non a carico del Servizio sanitario nazionale tramite il portale Sistema Ts (Sistema tessera sanitaria). L’obbligo riguarda quindi anche le prescrizioni redatte dagli odontoiatri per i propri pazienti.
Allo stesso tempo, però, la nota sottolinea che nella pratica continua a essere tollerato il formato tradizionale. Cao e Fnomceo ribadiscono infatti che, allo stato attuale, «le ricette in formato cartaceo vengono ancora accettate dalle farmacie», come già segnalato nei mesi scorsi anche da Federfarma. Il documento interviene inoltre su alcune interpretazioni circolate nelle ultime settimane riguardo alle modifiche introdotte dal decreto Milleproroghe 2026. Secondo quanto precisano le due organizzazioni, la norma non introduce un nuovo obbligo di ricetta elettronica, che era già stato previsto dalla legge di bilancio 2025, ma rende definitiva la possibilità di utilizzare strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata. In altre parole, viene stabilizzata la trasmissione del promemoria al paziente attraverso modalità digitali, per esempio con l’invio tramite messaggistica o altri canali elettronici.
La nota affronta infine la questione del fascicolo sanitario elettronico (Fse). Secondo Cao e Fnomceo, allo stato della normativa nazionale non esiste una previsione espressa che imponga in modo generalizzato l’obbligo di alimentare il fascicolo da parte dell’odontoiatra che eserciti esclusivamente in regime libero-professionale privatistico puro, quindi senza accreditamento o convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale. L’alimentazione del Fse – ricordano le due organizzazioni – è prevista per aziende sanitarie locali, strutture pubbliche del Ssn, strutture private accreditate o autorizzate e per i professionisti sanitari quando operano in tali contesti. In assenza di un obbligo giuridico esplicito, concludono Cao e Fnomceo, non è prevista «una specifica sanzione amministrativa diretta e tipizzata» nei confronti del libero professionista che non alimenti il fascicolo.