Il comune che modifica la perimetrazione delle sedi per consentire a una farmacia neoistituita di reperire locali idonei è obbligato a motivare il provvedimento con adeguati accertamenti, anziché accogliere tout court le richieste della parte interessata. A ribadire il principio il Tar Campania, che in una sentenza pubblicata ieri ha accolto il ricorso di un farmacista titolare della provincia di Napoli contro la delibera (mai notificata) con cui il suo comune ha rivisto la pianta organica delle farmacie in occasione della scadenza biennale.
L’esercizio cui si riferisce il caso era stato assegnato nel maggio 2013, con il canonico termine di 180 giorni per l’apertura. Seguono tre proroghe della Regione e infine, all’inizio del 2025, la delibera del comune che toglie a una delle sedi già esistenti un tratto stradale per assegnarlo alla nuova e consentire così l’apertura della farmacia in un locale che i titolari avevano già individuato.
Il provvedimento viene impugnato dalla farmacia già in attività e nella sentenza pubblicata ieri il Tar Campania dà ragione ai ricorrenti e obbliga il comune a ripetere la procedura.
Nel merito, il Tribunale evidenzia la «palese carenza istruttoria e motivazionale» della delibera comunale: in particolare mancata acquisizione dei pareri obbligatori di Asl e Ordine dei farmacisti, inesistenza di sopralluoghi documentati e infine generalità degli accertamenti tecnici, limitati alle sole «dichiarazioni dei richiedenti» ma prive di riscontri fotografici e relazioni immobiliari. Al contrario, i ricorrenti hanno dimostrato l’esistenza di locali idonei all’interno della zona originaria, con tanto di foto a sostegno.
Nella sentenza, poi, il Tar sottolinea che l’ente locale avrebbe dovuto promuovere «un accertamento procedimentale terzo», preliminare e imparziale, sulla reale difficoltà di reperire sedi adeguate, previo coinvolgimento dell’Ordine e dell’Asl, senza limitarsi a trasferire un confine stradale su sollecitazione dei privati. Per questi motivi, il Tribunale ha annullato i provvedimenti comunali impugnati, rinviando all’amministrazione la rinnovata decisione.