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Scontrino fiscale, emendamento propone dematerializzazione

12 Marzo 2026

Lo scontrino di carta potrebbe andare finalmente in pensione, almeno come regola generale. Nel percorso di conversione del decreto Pnrr (Dl 19/2026) è infatti spuntato alla Camera un emendamento che mira a rendere la stampa dello scontrino soltanto facoltativa, su richiesta del cliente, favorendo il passaggio definitivo alla gestione digitale dei documenti fiscali. La proposta è stata presentata dal deputato Gianluca Caramanna (Fratelli d’Italia) e si inserisce nel solco delle misure di semplificazione amministrativa e di riduzione dell’uso della carta che accompagnano il provvedimento.

Il decreto Pnrr, nella versione trasmessa alle Camere per la conversione, contiene già una prima misura di dematerializzazione. L’articolo 8 prevede infatti il superamento dell’obbligo di conservare la ricevuta del Pos, il documento cartaceo che attesta il pagamento elettronico effettuato con carta o con altre modalità digitali. In base alla norma, per documentare l’operazione sarà sufficiente la comunicazione inviata al cliente o la documentazione prodotta dalla banca o dall’intermediario finanziario: estratti conto, notifiche di pagamento o altre evidenze digitali potranno sostituire la ricevuta stampata dal terminale. La condizione è che tali comunicazioni riportino le informazioni relative alla singola operazione e siano conservate in modo da poter essere esibite in caso di controlli dell’amministrazione finanziaria.

L’emendamento depositato alla Camera propone di compiere un ulteriore passo avanti intervenendo direttamente sul Testo unico Iva (D.lgs 10/2026), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. L’obiettivo è eliminare l’obbligo generalizzato di emissione cartacea dello scontrino. Secondo il testo della proposta, il documento fiscale dovrà essere «rilasciato in modalità digitale sia per gli acquisti effettuati in contanti che con strumenti di pagamento elettronici, salvo richiesta esplicita del consumatore finale di ricevere lo scontrino in modalità cartacea». In altre parole, la stampa diventerebbe l’eccezione e non più la regola.

La modifica interviene anche sul tema della conservazione dei documenti fiscali. L’emendamento stabilisce infatti che «la registrazione, conservazione e archiviazione in formato elettronico degli scontrini emessi sostituisce in ogni caso la conservazione in formato cartaceo». Si tratterebbe dunque di un passaggio formale verso una gestione interamente digitale della documentazione legata ai corrispettivi.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna la proposta, il nuovo sistema non inciderebbe sul presidio antievasione oggi rappresentato dalla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, un meccanismo ormai consolidato con l’introduzione dei registratori di cassa telematici. Proprio grazie a questa infrastruttura digitale, sottolinea la relazione, l’abbandono della stampa obbligatoria non comporterebbe alcuna perdita di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Resta invece immutato l’obbligo di conservazione della documentazione contabile. Gli scontrini di chiusura giornaliera devono infatti essere conservati per dieci anni, come previsto dal Codice civile (articolo 2220), che stabilisce l’obbligo di mantenere le scritture contabili per un decennio dalla data dell’ultima registrazione. In alcuni casi, precisa la relazione illustrativa, la documentazione può essere conservata anche oltre questo termine, ad esempio quando sono in corso accertamenti fiscali relativi al periodo d’imposta interessato.