Secondo una giurisprudenza ormai costante, alla realizzazione dell’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio concorre tra i plurimi fattori anche l’interesse commerciale dei farmacisti, in quanto stimolo alla concorrenza. Di conseguenza, una riperimetrazione delle sedi diretta a rendere più appetibile quella di nuova istituzione – nel rispetto del quorum e della distanza minima – appare ragionevole nella prospettiva di assicurare l’interesse pubblico all’ottenimento di un efficace servizio di assistenza farmaceutica. È quanto scrive il Tar Sicilia in una recente sentenza con la quale i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato da due farmacie contro la revisione della pianta organica approvata da un comune siciliano, che aveva previsto l’istituzione di una terza sede con contestuale ridefinizione delle circoscrizioni territoriali.
Il contenzioso nasce dall’aggiornamento della pianta organica per il biennio 2022-2023, con cui l’amministrazione municipale aveva istituito una nuova sede farmaceutica e ridefinito le aree di competenza delle altre zone. Le due farmacie già presenti sul territorio avevano impugnato la delibera sostenendo che la nuova circoscrizione fosse eccessivamente ampia e che la possibilità di collocare la farmacia anche nel centro urbano avrebbe prodotto una concentrazione irragionevole di esercizi nella stessa area. Secondo le ricorrenti, inoltre, la pianificazione si sarebbe basata su dati demografici non corretti e avrebbe sacrificato le esigenze della fascia costiera, distante oltre dodici chilometri dal centro abitato.
Il Tar ha però ritenuto infondate tali contestazioni. I giudici ricordano innanzitutto che la normativa di riferimento – in particolare la legge 475/1968 – stabilisce il rapporto tra farmacie e popolazione con riferimento all’intero territorio comunale e non alla singola circoscrizione. Di conseguenza non è corretto, come fatto dalle ricorrenti, scomporre il dato demografico per singola zona per dimostrare una presunta violazione del parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti. «La legge non fissa criteri rigidi quale l’attribuzione a ogni farmacia di un numero determinato di abitanti», osserva il Tar, rilevando che ogni cittadino può rivolgersi a qualsiasi farmacia presente nel comune.
Parimenti infondata è stata giudicata la contestazione relativa al conteggio della popolazione. Le delibere comunali facevano riferimento ai dati anagrafici disponibili al momento dell’adozione degli atti e non alle rilevazioni Istat, ma secondo il tribunale ciò non comporta alcuna illegittimità. La pubblicazione dei dati statistici, spiegano i giudici, «non riveste valore costitutivo» e l’amministrazione può utilizzare altre fonti ufficiali quando necessario per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale. Nel caso di specie, inoltre, le stime alternative prodotte dalle farmacie ricorrenti risultavano basate su dati non aggiornati e quindi non idonee a dimostrare l’errore dell’amministrazione.
Un passaggio centrale della sentenza riguarda la scelta del comune di modificare la prima perimetrazione della terza sede. In origine la nuova farmacia avrebbe dovuto essere collocata esclusivamente nella zona costiera, ma l’area si era rivelata poco attrattiva: i precedenti interpelli per l’assegnazione della sede erano andati deserti e la popolazione residente risultava piuttosto limitata. Alla luce di queste criticità, e sulla base del parere espresso in sede istruttoria dall’azienda sanitaria e dall’ordine provinciale dei farmacisti, il comune aveva deciso di ampliare la circoscrizione includendo anche una porzione del centro urbano.
Per il Tar questa scelta rientra pienamente nella discrezionalità riconosciuta ai comuni nella pianificazione delle sedi farmaceutiche. La precedente delimitazione, circoscritta alla sola area costiera, «non era più rispondente all’interesse pubblico» proprio perché non aveva mai trovato un farmacista disposto ad aprire l’esercizio. La riperimetrazione, invece, è stata ritenuta una soluzione ragionevole per rendere effettivamente attivabile la nuova farmacia e quindi garantire il servizio alla popolazione.
Nel motivare la decisione, il tribunale richiama inoltre un orientamento consolidato secondo cui l’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico richiede il bilanciamento di diversi fattori – distribuzione della popolazione, viabilità, caratteristiche del territorio e accessibilità – che rientrano nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione. In questo contesto anche l’interesse economico del farmacista può essere considerato come elemento funzionale alla concorrenza e all’effettiva apertura della sede, purché resti subordinato all’interesse pubblico.
Alla luce di tali considerazioni il Tar ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità della revisione della pianta organica e della nuova perimetrazione delle sedi. Le farmacie ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’amministrazione comunale.