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Zonizzazione, ancora il Consiglio di Stato: flessibilità sì ma motivata

17 Febbraio 2026

La perimetrazione delle sedi farmaceutiche è soggetta oggi ad «ampia discrezionalità così come ridotta portata precettiva», considerato comunque che il criterio ispiratore dev’essere quello della «massima accessibilità ed equa distribuzione territoriale». Tuttavia, il Comune non può astenersi dalla «indicazione della località e/o della zona in cui andrà localizzata la farmacia», considerato che la “zonizzazione” serve a «offrire un servizio ben distribuito».

È su questo equilibrio – flessibilità della zonizzazione da un lato, obbligo di motivazione dall’altro – che si fonda la nuova sentenza del Consiglio di Stato, destinata a fare da contrappunto alla recente pronuncia favorevole a un’interpretazione più “funzionale” dei confini delle sedi farmaceutiche.

Il caso riguarda un comune campano dove l’amministrazione aveva deliberato una modifica della perimetrazione di due zone per consentire l’apertura di una farmacia di nuova istituzione in locali che, in origine, ricadevano nell’area di pertinenza di un’altra farmacia. L’intervento, definito marginale dal Comune, era stato giustificato con la difficoltà di reperire immobili idonei all’interno della zona assegnata alla nuova sede.

La farmacia preesistente aveva impugnato il provvedimento davanti al Tar, denunciando carenze istruttorie e motivazionali. In primo grado i giudici avevano accolto il ricorso, annullando la delibera comunale. La farmacia di nuova apertura aveva quindi proposto appello, richiamando l’ampia discrezionalità riconosciuta ai Comuni nella pianificazione del servizio farmaceutico e il principio dell’equa distribuzione territoriale.

Il Consiglio di Stato ha però confermato la decisione del Tar. Pur ribadendo che la riforma del 2012 ha superato la logica della pianta organica rigida, i giudici chiariscono che tale evoluzione normativa non esonera le amministrazioni da un onere motivazionale puntuale. Nel caso concreto, la delibera comunale viene giudicata «poco motivata», perché si limita a richiamare la “lunga ricerca” di un immobile da parte dei titolari della nuova farmacia, senza spiegare quali siano le ragioni di interesse pubblico sottese alla riperimetrazione.

Secondo il Collegio, mancano passaggi essenziali dell’istruttoria: non risulta verificata l’effettiva indisponibilità di locali alternativi all’interno della zona originaria, non vengono illustrate le esigenze della collettività che avrebbero imposto lo spostamento dei confini e la stessa nuova perimetrazione resta oscura, non consentendo di comprendere con chiarezza l’estensione delle aree interessate.

La sentenza richiama così un principio già affermato dalla giurisprudenza: se è vero che oggi la zonizzazione non deve tradursi in una delimitazione cartografica rigida, è altrettanto vero che il Comune deve comunque individuare l’ambito territoriale di ciascuna sede e dimostrare la ragionevolezza delle proprie scelte, soprattutto quando interviene a modificare assetti già consolidati.

L’appello della farmacia di nuova apertura è stato quindi respinto, con conferma dell’annullamento della delibera comunale. Una pronuncia che contribuisce a precisare i confini della discrezionalità amministrativa: meno formalismi nella perimetrazione, ma maggiore rigore nella motivazione. Per gli enti locali, il messaggio è chiaro: la semplificazione introdotta dal legislatore non autorizza decisioni apodittiche, e ogni riperimetrazione deve poggiare su un’istruttoria solida e su esplicite ragioni di interesse pubblico.