dalla lombardia

Equivalenti, determina Aifa del 10 febbraio non tocca margini di filiera

12 Novembre 2021

Per la Regione Lombardia la determina Aifa del 10 febbraio scorso, che rimuove dalle liste di trasparenza i farmaci appartenenti a gruppi di equivalenza dove tutte le referenze hanno lo stesso prezzo della quota di rimborso, non ha efficacia sulle disposizioni del decreto Abruzzo (39/2009) che in tema di off patent rideterminano le quote della filiera (aziende 58,65%, grossisti 6,65% e farmacisti 26,7%, con la rimanente quota dell’8% ridistribuita tra farmacisti e grossisti secondo le regole di mercato). L’indicazione arriva da una circolare diffusa ieri dal Servizio farmaceutico della Regione, che fa il punto sulla questione anche alla luce del ricorso (ancora pendente) con cui Federfarma aveva impugnato il provvedimento dell’Agenzia del farmaco.

La determina di febbraio, dice la Regione, stabilisce che «nel caso in cui all’interno dei gruppi di cui alla lettera h) dell’articolo 2 non si rilevi un differenziale di prezzo tra i medicinali ivi compresi e il prezzo di riferimento, il gruppo è rimosso d’ufficio dalla lista di trasparenza e il medicinale viene rimborsato integralmente dal Servizio sanitario nazionale». Il dl 39/2009, invece, rivede i margini di spettanza della filiera limitatamente ai «medicinali equivalenti di cui all’articolo 7 del decreto-legge 347/2001, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto».

La norma del 39/2009, osserva la circolare, non fa distinzione tra equivalenti inseriti in lista di trasparenza ed equivalenti esclusi dalla lista. In più, il provvedimento dell’Agenzia – dove si parla di «rimborso integrale da parte del Ssn per i farmaci equivalenti con uguale prezzo di riferimento», ma non si dice nulla sugli sconti a carico delle farmacie – non può modificare una disposizione di legge, «che è norma di primo livello nella gerarchia della normativa italiana». Di conseguenza, conclude la Regione, in attesa della sentenza del Tar continueranno a essere applicate «le modalità di scontistica già in essere prima della determina Aifa ai sensi del dl 39/2009».

All’orientamento della Lombardia si contrappone quello di altre Regioni, come Emilia Romagna e Toscana, dove invece viene riconosciuta alla determina dell’Aifa efficacia anche sulle spettanze della filiera ex 39/2009: gli equivalenti esclusi dalle liste di trasparenza e rimborsati a prezzo intero perdono quell’8% di margine lasciato alla libera negoziazione tra distributori e farmacie.