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Deblistering, in Trentino servizio nelle farmacie ma non rimborsato

3 Marzo 2026

Il deblistering nelle farmacie trentine non sarà rimborsato dal Servizio sanitario provinciale ma resterà interamente a carico dell’assistito, anche quando i medicinali sono dispensati in regime di esenzione. È uno dei passaggi centrali della delibera con cui la Provincia autonoma di Trento ha aggiornato la disciplina della farmacia dei servizi introducendo il cosiddetto “accesso personalizzato ai farmaci”, provvedimento di cui FPress aveva già dato notizia sabato e che ora è disponibile in versione integrale.

La deliberazione (284/2026) detta gli indirizzi tecnico-operativi per l’attività di sconfezionamento e ripartizione in dosi personalizzate di forme farmaceutiche orali solide, nell’ambito di quanto previsto dal d.lgs 153/2009 come modificato dalla legge 160/2019. Il testo chiarisce che il deblistering è un’attività successiva e indipendente dalla vendita: il farmaco è già uscito dalla catena distributiva e il cittadino, una volta divenuto proprietario, può chiedere alla farmacia di riconfezionarlo secondo lo schema posologico indicato dal medico.

Sul piano organizzativo, il servizio può essere svolto solo dalle farmacie territoriali convenzionate con il Servizio sanitario provinciale, in rapporto diretto con l’utente. Prima di attivarlo, il direttore deve comunicare formalmente la propria adesione al Servizio politiche del farmaco e assistenza farmaceutica dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit) e predisporre una procedura scritta che descriva tutte le fasi del processo, da esibire in caso di ispezione. La farmacia è inoltre tenuta a esporre in modo chiaro l’informativa sul servizio e il relativo costo, nonché a gestire eventuali segnalazioni di disservizi.

Quanto ai requisiti strutturali, l’attività deve essere effettuata in spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, idonei sotto il profilo igienico-sanitario; in assenza di un locale separato, il deblistering può essere svolto solo durante l’orario di chiusura. Le apparecchiature utilizzate devono essere marcate CE e idonee all’uso farmaceutico, con documentazione attestante manutenzione e controlli periodici; il direttore ha l’obbligo di monitorarne costantemente affidabilità ed efficienza.

La procedura prende avvio con l’acquisizione, da parte del farmacista, di una lettera di incarico su modulo predisposto dall’Asuit. Con la sottoscrizione, il paziente autorizza sia il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) sia l’attività di deblistering secondo lo schema posologico indicato dal medico. Per ogni lavorazione deve essere redatto un foglio che riporti denominazione del medicinale, principio attivo, dosaggio, lotto, scadenza, data della lettera di incarico e schema terapeutico.

Il farmacista individua i medicinali idonei allo sconfezionamento sulla base di forma farmaceutica e proprietà chimico-fisiche, adottando misure per minimizzare i rischi di degradazione o interazione. Devono essere utilizzate confezioni dello stesso lotto per garantire la tracciabilità; oggetto di deblistering è soltanto il numero esatto di unità posologiche richieste dalla terapia. L’etichettatura della dose unitaria deve riportare, tra l’altro, dati della farmacia, identificativo del paziente, data di preparazione, orario della terapia, medicinali contenuti e numero del foglio di lavorazione.

Le dosi eccedenti restano nel blister originale con il foglietto illustrativo e vanno riconsegnate al proprietario, a tutela della tracciabilità. La delibera richiama infine l’obbligo di formazione e aggiornamento continuo per farmacisti, personale tecnico e tirocinanti coinvolti nell’attività.

Il provvedimento demanda all’Asuit la predisposizione della modulistica e la vigilanza sul rispetto dei requisiti tecnico-operativi, precisando che l’introduzione del servizio non comporta ulteriori oneri per il bilancio provinciale.