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Indennità rurali: in Emilia Romagna Regione e farmacie ai ferri corti

27 Gennaio 2026

Tornano a farsi bollenti, in Emilia Romagna, i rapporti tra Regione e farmacie del territorio, con i sindacati di categoria (Federfarma e Assofarm) che nei giorni scorsi hanno minacciato la rottura di tutte le trattative in corso sull’Accoro integrativo che dovrebbe recepire l’Acn 2025. Ad accendere le polveri la delibera regionale 2165/2025, approvata dalla giunta il 22 dicembre e pubblicata sul Bur del 14 gennaio, che aggiorna le norme sull’indennità di residenza alla luce delle novità dettate dall’ultima Convenzione.

Per cominciare, la delibera ricorda che l’articolo 17 dell’Acn ha modificato ampiamente la disciplina previgente, ampliando da un lato la platea degli aventi diritto (prima potevano presentare domanda di riconoscimento dell’indennità di residenza solo le farmacie rurali ubicate in comuni o località con popolazione fino a tremila abitanti, ora possono fare richiesta tutte le farmacie rurali, anche quelle ubicate in comuni o località con popolazione fino a cinquemila) e aggiungendo all’indicatore della popolazione altri tre parametri: fatturato, distanza dal capoluogo, turni effettuati in un anno. Considerato che per la Corte dei Conti «i nuovi criteri non generano ulteriori oneri, in quanto le risorse sono sempre le stesse che verranno rimodulate su nuovi parametri», la Regione arriva così a individuare tre scaglioni di indennità, dagli importi non proprio “entusiasmanti”: 50 euro per le farmacie che non superano un punteggio di 30 (sulla base degli indicatori di cui all’articolo 17 dell’Acn); 250 euro per le farmacie con punteggio da 31 a 70; 500 euro per quelle con punteggio oltre i 70.

No secco da Federfarma e Assofarm ,che in prima battuta contestano l’unilateralità del provvedimento: la delibera, scrivono i due sindacati alla Regione, è viziata «sia sotto il profilo procedurale, sia per violazione dei livelli di contrattazione stabiliti dall’Acn, sia sotto il profilo sostanziale, per palese contrasto con le norme pattizie nazionali e con i principi generali dell’ordinamento». La disposizione, infatti, è stata adottata «quando era ancora in corso tra le parti un confronto su temi essenziali e in presenza di una ben rappresentata contrarietà all’adozione di alcuni specifici punti e, dunque, in totale assenza di accordo. Ciò, in aperta violazione del sistema di relazioni sindacali delineato dall’Acn e del principio di leale collaborazione che deve necessariamente presiedere all’attuazione delle fonti pattizie».

Quanto ai contenuti, le critiche dei sindacati si concentrano innanzitutto sulle indennità di residenza «dagli importi molto contenuti», che svuotano l’articolo 17 dell’Acn «riducendo l’intervento convenzionale a misura meramente marginale». Invece, continua la lettera, la Regione mantiene in vigore la Legge 2/2016 e la dgr 494/2019, che hanno istituito un contributo per le farmacie disagiate basato solo sul criterio del fatturato iva e dal valore «molto più consistente (5.000–12.500 euro)». Ma questo, osservano Federfarma e Assofarm, non corrisponde alla volontà del legislatore, che con il d.lgs 153/2009 e il nuovo Acn «ha inteso superare la frammentazione regionale uniformando i criteri a livello nazionale e attribuendo alla Convenzione una funzione sostitutiva della normativa previgente». In altri termini, tutte le risorse dovrebbero andare a finanziare l’articolo 17.

Per tali ragioni, i due sindacati chiedono «l’annullamento e/o la revoca integrale della delibera» e minacciano la sospensione sine die di «ogni tavolo inerente l’Accordo Integrativo Regionale, a eccezione di quello inerente il rinnovo dei servizi oggetto di proroga temporanea, con particolare riferimento al contenimento della distribuzione diretta, la distribuzione dei presidi medici per i diabetici e portatori di stomie, nonché la Fase 2 della telecardiologia, all’esclusivo fine di non pregiudicare la salute pubblica».