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Lazio, cosa scrivono i laboratori nel ricorso contro la telemedicina in farmacia

1 Agosto 2025

La delibera della Regione Lazio del 19 giugno scorso che ha inserito la telemedicina tra le attività della sperimentazione sulla farmacia dei servizi zio è stata varata senza attendere l’emanazione dei decreti ministeriali previsti dal legislatore e senza che il cronoprogramma sia stato sottoposto alle necessarie valutazioni. È, in estrema sintesi, l’obiezione principale che regge il ricorso presentato da una trentina di laboratori del Lazio per impugnare le disposizioni regionali su ecg e holter in farmacia.

Nel documento, che FPress ha potuto consultare, i ricorrenti evidenziano innanzitutto la mancata adozione delle linee guida ex dm 16 dicembre 2010 che avrebbe dovuto definire limiti e modalità di utilizzo dei dispositivi; per tale motivo, si osserva nel ricorso, la delibera regionale si limita a richiamare genericamente «le Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità» adottate nel 2019, ma prive di valore sostitutivo rispetto a quelle ministeriali.

Per i ricorrenti, poi, mancherebbe anche la trasmissione del cronoprogramma laziale alla Direzione generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute, un passaggio obbligatorio per ottenere i finanziamenti statali destinati alla sperimentazione. Senza questo screening preliminare, scrivono i laboratori, «la sperimentazione non può in alcun modo partire», venendo meno sia un requisito formale sia la copertura economica.

Viene poi contestata l’assenza di un’effettiva verifica preventiva dei requisiti strutturali e professionali delle le farmacie: secondo il Protocollo regionale, spazi e dotazioni minimali («area dedicata non inferiore a 5 mq») viene lasciata all’autocertificazione dei titolari e nessuna sanzione è prevista per eventuali inadempienze, in violazione dell’articolo 8-quinquies del D.lgs 502/1992 che impone procedure di controllo esterno dell’appropriatezza delle prestazioni.

Al centro del ricorso anche un profilo contabile: la previsione di una «premialità scalare di 120 euro al raggiungimento rispettivamente di 10, 20 e 30 prestazioni» imporrebbe oneri non coperti da stanziamenti regionali e per di più eccedenti i limiti percentuali di spesa fissati dalla normativa di rango primario.

Come si ricorderà, dieci giorni fa un’ordinanza del Tar Lazio aveva respinto la richiesta di sospensiva cautelare avanzata dai laboratori.