Con un decreto del direttore generale area Sanità e sociale pubblicato sul Bur del 24 ottobre, la Regione Veneto ha recepito lo schema di accordo tra giunta regionale e farmacie private per l’aggiornamento delle disposizioni riguardanti l’uso di locali interni o distaccati per i servizi in farmacia. Il provvedimento, siglato da Federfarma e Assofarm, integra in particolare le regole già fissate con la dgr 69 del 29 gennaio 2024 con le norme dettate sullo stesso tema dalla Convenzione nazionale, in vigore dallo scorso marzo.
L’obiettivo, come recita la delibera, è assicurare omogeneità di applicazione sul territorio, fornendo indicazioni univoche ai Servizi farmaceutici territoriali e alle Commissioni di vigilanza ex articolo 16 della legge regionale 78/1980. L’accordo, sottoscritto dopo un confronto tecnico con le associazioni di categoria e gli ordini provinciali, definisce nel dettaglio i requisiti strutturali e logistici dei locali interni ed esterni alla farmacia, aggiornando gli standard già dettati dalla precedente Dgr 69/2024.
Le novità del decreto 152/2025
Si applica a tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate della regione che erogano i servizi previsti dal decreto legislativo 153/2009, comprese vaccinazioni, test diagnostici, prestazioni di telemedicina e attività infermieristiche e fisioterapiche.
Per i locali esterni distaccati è introdotta una distanza minima obbligatoria di 200 metri dalle altre farmacie o dai locali dove queste svolgono servizi sanitari, misurata lungo il percorso pedonale più breve tra le due soglie.
Sono precisati i requisiti dimensionali e igienico-strutturali: gli spazi devono essere ambienti circoscritti, protetti da introspezione, con pareti lavabili fino a due metri e dotati di lavabo a comando non manuale, acqua corrente o sistemi equivalenti di carico e scarico.
Per i locali destinati a prestazioni professionali infermieristiche o fisioterapiche è raccomandata la presenza di un servizio igienico attrezzato per persone con disabilità, preferibilmente a uso esclusivo degli utenti.
Tutti i requisiti introdotti dovranno essere rispettati entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dell’Acn, termine previsto anche dalla relativa norma transitoria.
Il decreto precisa inoltre che restano validi i regolamenti edilizi comunali e ogni altra norma statale applicabile e che l’accordo regionale potrà essere modificato o integrato qualora intervengano nuovi indirizzi nazionali o regionali.
Le disposizioni già previste dalla Dgr 69/2024
La precedente delibera, ora integralmente richiamata dal decreto, aveva fissato le prime linee guida per l’utilizzo di locali interni o esterni alla farmacia, con l’intento di garantire uniformità e sicurezza nell’erogazione dei servizi della “farmacia dei servizi”. Tra le principali disposizioni:
Le farmacie possono utilizzare locali esterni distaccati solo se ricadenti all’interno della sede farmaceutica di pertinenza, e solo per servizi sanitari, non per la vendita o dispensazione di medicinali.
L’uso di tali locali richiede autorizzazione dell’Azienda Ulss competente, previo esame della documentazione tecnica e della conformità degli impianti. L’utilizzo senza autorizzazione comporta la chiusura immediata fino all’ottenimento del via libera.
È previsto l’obbligo per il titolare di elaborare una procedura operativa che descriva modalità e controlli sui servizi svolti nei locali distaccati, da esibire in sede di ispezione.
Nei locali principali e distaccati devono essere garantiti privacy, igiene e sicurezza, spazi adeguati per le attività diagnostiche e presenza di materiale di pronto intervento.
La croce verde e la denominazione “Farmacia” possono essere utilizzate esclusivamente nei locali principali; i distaccati devono riportare insegna e cartellonistica che indichino chiaramente la farmacia di riferimento e l’elenco dei servizi offerti.
È possibile la gestione comune dei servizi di primo e secondo livello tra più farmacie mediante contratti di rete, purché i locali ricadano nella sede di una delle farmacie partecipanti e l’autorizzazione sia intestata al responsabile della rete.
Con l’entrata in vigore del decreto 152/2025, la Regione completa così il quadro regolatorio sulla farmacia dei servizi, allineandolo alle previsioni dell’Acn e definendo parametri chiari per l’autorizzazione, la vigilanza e la conformità strutturale dei locali destinati ai servizi sanitari in farmacia.