estero

Germania, farmacista vince contro il suo Ordine: contributi troppo alti

28 Giugno 2025

Non capita spesso che un singolo farmacista riesca a mettersi di traverso al proprio ordine professionale e ad avere la meglio davanti a un giudice. È accaduto in Germania, dove il Tribunale amministrativo di Düsseldorf (l’equivalente del nostro Tar) ha dato ragione a un titolare della regione del Nord Reno-Westfalia che aveva fatto ricorso contro la Apothekerkammer Nordrhein (Aknr) contestando l’esosità dei contributi e l’opacità nella gestione delle riserve finanziarie.

La sentenza – già definitiva – non riguarda l’impianto generale dei contributi ordinistici in Germania, tuttavia ha fatto rumore proprio perché tocca un nervo scoperto: mentre le farmacie devono affrontare margini stagnanti e chiusure crescenti, le organizzazioni di rappresentanza continuano ad accrescere le proprie entrate con contribuzioni spesso calcolate in base al fatturato lordo e non all’effettivo utile.

Il farmacista ricorrente – un “spezialversorger”, cioè un titolare specializzato in farmaci costosi e a bassa marginalità – lamentava di dover versare ogni anno un contributo ordinistico nell’ordine di decine di migliaia di euro. Una situazione aggravata dalla decisione dell’Aknr, a inizio 2021, di eliminare il tetto di contribuzione (12 milioni di euro di fatturato). Il farmacista ha quindi contestato sia l’equità del criterio (il solo fatturato, senza tener conto del margine) sia la proporzionalità dell’importo, in violazione del principio di equivalenza sancito dalla legge regionale sulle professioni sanitarie (HeilBerG).

Ma il cuore della controversia non è stato tanto il metodo di calcolo, quanto la gestione delle riserve da parte della Camera. Secondo i giudici, l’ente aveva accumulato negli anni un “tesoretto” di entità ingiustificata e non conforme alla legge. Tra 2021 e 2024, le riserve generali dell’Aknr sono passate da 4,5 a 5,9 milioni di euro, equivalenti a circa il 60% delle spese annue previste. Valori ben superiori al limite del 15-30% che secondo precedenti sentenze del Bundesverwaltungsgericht (BVerfG, la Cassazione amministrativa tedesca) può considerarsi accettabile per gli enti pubblici.

La Camera si è difesa sostenendo che le riserve erano necessarie per coprire in anticipo eventuali ritardi nei versamenti o imprevisti finanziari. Ma il tribunale ha smontato questa argomentazione: i contributi sono riscossi ogni tre mesi, quindi l’ente non si trova mai senza entrate per periodi prolungati. Inoltre, non è stato dimostrato che in passato la Camera abbia mai dovuto fare ricorso alle riserve.

Il giudice ha bocciato anche le cosiddette Zweckrücklagen, riserve vincolate a scopi specifici, per un totale di altri 2,9 milioni: troppo stabili nel tempo per essere davvero giustificate da esigenze variabili. Secondo il tribunale, le motivazioni addotte non sono né trasparenti né convincenti.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale amministrativo ha dichiarato illegittimi i piani di bilancio della Camera per il periodo 2021-2024, ordinando la restituzione integrale dei contributi versati dal ricorrente per quegli anni. E ha precisato che non è compito del giudice stabilire quale sia il livello “corretto” delle riserve: è la Camera che deve dimostrare con precisione e trasparenza le proprie necessità finanziarie. In mancanza di questa documentazione, qualsiasi contributo si presume indebito.

Nessuna decisione, invece, sulla questione più ampia – e spinosa – della legittimità di calcolare i contributi ordinistici sul fatturato e non sull’utile. Secondo il giudice, il farmacista non aveva fornito dati sufficienti per dimostrare di avere un reddito inferiore alla media.