Era uno degli articoli della nuova Convenzione che aveva suscitato più perplessità e oggi i fatti stanno dando ragione a chi un anno fa, quando la bozza finale dell’Acn aveva iniziato a circolare, manifestò dubbi e critiche. Stiamo parlando dell’articolo 5 dell’Accordo convenzionale, che regola composizione e procedure delle Commissioni farmaceutiche aziendali (ossia gli organismi deputati a valutare regolarità e rimborsabilità delle ricette trasmesse dalle farmacie). Il fatto è che attorno ai regolamenti che tali Commissioni si dovrebbero dare (tramite atto aziendale) si stanno registrando in alcune Regioni attriti e polemiche che potrebbero degenerare.
La situazione più preoccupante è senz’altro quella che si verifica in Emilia Romagna: la Regione, che aveva già fatto infuriare Federfarma e Assofarm per la sua delibera sull’indennità di residenza ai rurali (vedi articolo di FPress), ha approvato il 22 dicembre scorso una delibera che regola il funzionamento delle Commissioni farmaceutiche aziendali. Le disposizioni sono state subito contestate dai due sindacati delle farmacie, secondo i quali la lettura incrociata degli articoli 2 e 5 della Convenzione lascia chiaramente intendere che eventuali «integrazioni regionali» allo schema tipo di regolamento dettato dallo stesso Acn sono possibili solo sulla base di un accordo integrativo concordato con le rappresentanze di categoria (e non con un atto unilaterale).
Nella lettera inviata un paio di settimane fa alla Regione per intimare il ritiro della delibera, poi, Federfarma e Assofarm criticano aspramente alcuni passaggi del regolamento regionale particolarmente duri nei confronti delle farmacie. Per esempio, se nelle norme transitorie l’Acn concede alle Asl un anno di tempo per contestare alle farmacie eventuali ricette irregolari («nelle more delle procedure fissate dall’articolo 5»), il regolamento regionale prolunga tale concessione a cinque. Ma soprattutto a indisporre i sindacati è lo schema decisionale che il regolamento regionale detta riguardo alla casistica delle contestazioni: di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi il titolare si vede addebitare direttamente la ricetta (anche quando è in dpc), con ridotte possibilità di regolarizzazione.
Si profilano dunque all’orizzonte contrapposizioni sindacali, anche perché – lo si ricorderà – la nuova Convenzione introduce in tema di Commissioni farmaceutiche aziendali due importanti novità: primo, la presidenza va alla parte pubblica anziché ai titolari; secondo, sparisce il voto doppio del presidente in caso di parità dei voti, che quindi andrà superata in base a quanto prevedono i vari regolamenti. Nel caso dell’Emilia Romagna, la contestata delibera del 29 dicembre prevede che nell’eventualità di un pareggio vada richiesto un parere al «Gruppo di lavoro regionale per le Cfa».
Anche in Lombardia si registrano contestazioni: nei mesi scorsi FederFarma regionale aveva impugnato davanti al Tar i provvedimenti delle Ats regionali che dettavano regolamenti e composizione delle Commissioni, con la motivazione che non erano stati preceduti da alcuna concertazione. L’altro ieri, un’ordinanza del Tribunale ha negato la sospensiva perché «le deduzioni svolte in relazione al periculum in mora sono in parte ipotetiche e non supportate da concreti elementi di riscontro e in parte correlate ad accadimenti futuri e incerti nella loro concreta verificazione».