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Consiglio di Stato: dislocazione sedi, conta anche interesse dei farmacisti

9 Maggio 2025

Quando aggiorna la Pianta organica delle farmacie, «l’amministrazione comunale deve tenere in considerazione anche l’interesse commerciale dei farmacisti», fermo restando che «l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere dove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico». È uno dei principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza 3872 del 7 maggio scorso, con cui la Terza Sezione ha accolto parzialmente il ricorso di un farmacista contro la delibera del suo comune che nel 2016 aveva istituito due nuove sedi farmaceutiche.

Il caso riguarda una farmacia ubicata in una frazione periferica, a circa 15 chilometri dal centro urbano. Con un atto del 2012, adottato per aggiornare la Pianta organica al nuovo quorum e poi annullato per vizio di competenza, la Giunta municipale aveva disposto l’apertura di due nuove sedi nella medesima area, frazionando la zona in cui già operava la farmacia del ricorrente. Nel 2016, quindi, Il Consiglio comunale aveva confermato con una nuova delibera l’istituzione delle due sedi, poi inserite dalla Regione nel concorso straordinario.

Secondo il farmacista, anche la seconda delibera comunale discenderebbe da una pianificazione carente: la zona interessata, infatti, conterebbe circa 2.900 abitanti complessivi (non a caso, il ricorrente è un titolare rurale), dunque l’apertura di altre due farmacie porterebbe a una media di 950 abitanti per sede, mentre nell’abitato principale risiederebbero circa 5mila residenti con un’unica farmacia. La nuova localizzazione, in sostanza, comprometterebbe la sostenibilità economica dell’esercizio, con conseguenze sul servizio reso alla collettività.

Il Tar aveva rigettato il ricorso in via preliminare, senza entrare nel merito della pianificazione. Il Consiglio di Stato, invece, ha accolto le censure contro l’atto comunale ritenendolo viziato da difetti di istruttoria e motivazione. In particolare, la delibera del Consiglio comunale «non richiama alcun atto istruttorio, neppure per recepire gli accertamenti svolti per l’adozione della precedente deliberazione del 2012», e la motivazione addotta – la necessità di servire la fascia costiera e riequilibrare la distribuzione rispetto al centro urbano – è per i giudici insufficiente e generica, soprattutto a fronte della evidente criticità demografica dell’area coinvolta.

È vero, ricordano ancora i giudici, che «nella dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune gode di ampia discrezionalità», ma è anche vero che le scelte conclusive sono comunque «sindacabili sotto il profilo della manifesta illogicità, ovvero dell’inesatta acquisizione degli elementi di fatto presupposto della decisione». Alla realizzazione dell’equa distribuzione delle sedi, in particolare, concorrono plurimi fattori, quali in primo luogo «l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo». Ma va tenuto in considerazione anche «l’interesse commerciale dei farmacisti, che persegue una finalità di stimolo alla concorrenza», sempre che tale interesse non si riveli incompatibile «con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico».