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Convenzione, ricorso di Farmacieunite per l’esclusione dalla trattativa

12 Settembre 2025

La Convenzione tra Ssn e farmacie siglata a dicembre da Sisac, Federfarma e Assofarm e in vigore dal 6 marzo scorso va annullata perché illegittima. È quanto sostiene Farmacieunite in un ricorso presentato al Tar Lazio per contestare la propria esclusione da tutte le trattative che, a partire dal 2017 e con protratte interruzioni, hanno portato alla stipula dell’Acn. All’origine di tale esclusione c’è L’Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 sulle contrattazioni per il rinnovo dei contratti con il personale convenzionato, che all’articolo 3 limita la rappresentatività «alle organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive».

Al primissimo avvio delle trattative, nel settembre 2017, la Sisac convocò al tavolo negoziale le organizzazioni sindacali più rappresentative in base alla rilevazione condotta nel 2016, ossia Federfarma (10.260 deleghe, pari all’88,51%) e Assofarm (1.006 deleghe, ossia l’8,68%). Restava esclusa Farmacieunite, che all’epoca contava 326 aderenti (2,81%). Per il sindacato con sede a Treviso, tuttavia, quando nell’agosto 2024 la Sisac ha riconvocato le parti per riaprire la trattativa (dopo una pausa di circa tre anni), di fatto sarebbe stato aperto un nuovo procedimento, sulla base di un nuovo atto d’indirizzo. La Sisac, di conseguenza, avrebbe dovuto procedere a un riconteggio delle deleghe, che avrebbe portato a risultati diversi considerato che – si legge nel ricorso – «oggi Farmacieunite conta circa il doppio di iscritti (rispetto alla rilevazione del 2016, ndr) e, corrispondentemente, beneficia di un numero circa doppio di deleghe».

Conteggi a parte, in ogni caso, il sindacato rivendica nel proprio ricorso una rappresentatività a livello nazionale che rende illegittima la sua esclusione dalle sigle firmatarie della Convenzione (con il risultato di escluderlo anche dai tavoli dove si tratteranno gli accordi integrativi regionali). A sostegno delle sue argomentazioni, Farmacieunite ricorda di essere stata convocata e avere sottoscritto numerosi protocolli d’intesa con Governo e Ministeri, per esempio sull’emergenza covid, dove ha partecipato assieme a Federfarma e Assofarm in quanto annoverata tra le «associazioni maggiormente rappresentative delle farmacie italiane».

Come se non bastasse, Farmacieunite contesta la legittimità dell’Accordo Stato-Regioni del 2013 sulla contrattazione dei rinnovi negoziali: il criterio della rappresentatività misurata per mezzo delle deleghe, è la tesi, «è stato illegittimamente mutuato dall’Accordo collettivo nazionale per i medici di famiglia», quando le farmacie «sono aziende per le quali neppure potrebbe rilevare una supposta analogia con la disciplina del pubblico impiego». Invece una lettura fedele del d.lgs 502/1992, che disciplina le convenzioni con le farmacie e dove all’articolo 8 si parla soltanto di contrattazione da riservare alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, farebbe intendere che la volontà del legislatore è quella di «consentire la massima partecipazione sindacale in un comparto che, per I’esiguità delle rappresentatività presenti, lo consente senza alcuna riserva».

Il Tar Lazio esaminare a novembre il ricorso nel giudizio di merito.