Riassume correttamente le disposizioni di legge la circolare del 28 ottobre scorso con cui Federfarma nazionale aveva fornito alle farmacie le indicazioni operative per la giornata di sciopero prevista per giovedì prossimo. Lo conferma il parere che Federfarma Milano, Lodi e Monza ha richiesto ai propri consulenti legali per uscire dalla diatriba che da giorni contrappone vertici nazionali delal Federazione e sindacati confederali dei dipendenti riguardo alle regole da applicare nella giornata di agitazione.
Il diritto di sciopero, ricorda innanzitutto il parere, è garantito dall’articolo 40 della Costituzione «nell’ambito delle leggi che lo regolano». Nel settore dei servizi pubblici essenziali, la normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 146/1990, che definisce tali i servizi «volti a garantire il godimento dei diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione», a prescindere «dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione».
In riferimento al settore delle farmacie, continuano i legali, la Commissione di garanzia ha chiarito con delibera 06/495 del 19 settembre 2006 che «il servizio erogato dalle farmacie private rientra pacificamente nel campo di applicazione delle disposizioni della legge 146/1990, in virtù dell’estensione del campo di applicazione soggettivo disposta dalla legge n. 83 del 2000». Pertanto, il settore delle farmacie private rientra tra i servizi essenziali e i titolari sono tenuti a rispettare gli obblighi dettati dalla 146/1990.
All’articolo 2, tale legge prevede che «qualora le prestazioni indispensabili (a garantire i diritti della persona, ndr) non siano previste dai contratti, dagli accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, la Commissione di garanzia adotta una regolamentazione provvisoria», che nel caso delle farmacie private è rappresentata dalla deliberazione 03/169 del 17 dicembre 2003.
Tuttavia, recita ancora il parere, tale Regolamentazione provvisoria non specifica né dettaglia gli obblighi a carico dei titolari, cui pertanto si applicano le indicazioni della già citata 146/1990. Inoltre, in vista dello sciopero del 6 novembre, la Commissione di garanzia ha emanato una «Indicazione immediata» nella quale ha ribadito le incombenze a carico dei titolari che discendono dalla legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali.
Tali obblighi, da un punto di vista pratico, vengono così riassunti dai consulenti legali di Federfarma Milano:
– Garanzia delle prestazioni indispensabili nell’ambito dei servizi pubblici essenziali: le prestazioni indispensabili devono essere garantite in misura non eccedente in media il 50% delle prestazioni normalmente erogate, per il tramite di quote di personale non superiori mediamente a un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.
– Obbligo di informazione: i titolari delle farmacie sono tenuti a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; devono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata. Da un punto di vista pratico, dunque, la comunicazione va data a partire dal primo novembre (sabato scorso, ndr).
Federfarma, dal canto suo, ha diffuso ieri una circolare nella quale ribadisce le indicazioni già fornite dai titolari il 28 ottobre e aggiunge nuovi dettagli. Tra questi, in particolare, una raccomandazione rivolta alle farmacie con titolarità individuale, che dovranno garantire l’apertura «anche laddove dovessero aderire allo sciopero tutti i farmacisti dipendenti; solo nell’ipotesi in cui il titolare non fosse in grado per oggettiva impossibilità a erogare personalmente il servizio, occorrerà comunicare la chiusura all’Azienda sanitaria e al Sindaco».
Il personale che sciopererà, ricorda infine la circolare, «non potrà essere sostituito da personale esterno (contratti di lavoro intermittente, contratti di somministrazione, co.co.co. e contratti a partita iva) e da dipendenti che non sono di turno nella giornata di agitazione (personale in ferie o in riposo)».