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Farmacisti-grossisti, da Corte di giustizia Ue sentenza che fa chiarezza

23 Settembre 2023

Le norme europee in materia di distribuzione farmaceutica non consentono ai grossisti di acquistare medicinali dalle farmacie, a meno che queste ultime dispongaono di un’autorizzazione per il commercio all’ingrosso, a prescindere dalle dimensioni dell’ordine. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue in una sentenza – pubblicata l’altro ieri – che farà certamente discutere anche in Italia, dato che interviene sul caso di una farmacia austriaca cui le autorità locali avevano revocato la licenza di grossista.

I giudici europei sono intervenuti sul caso in seguito alla domanda di pronuncia pregiudiziale della Bundesverwaltungsgericht (la Corte amministrativa federale), davanti alla quale la farmacia aveva impugnato il provvedimento amministrativo. Nella sentenza, la Corte Ue conferma che in base all’articolo 80 della direttiva 2001/83, i grossisti possono acquistare medicinali solo da fornitori che possiedono essi stessi una licenza di commercio all’ingrosso o che ne sono esenti in quanto produttori. L’entità degli ordini non è importante, perché anche un piccolo ordinativo potrebbe mettere in pericolo la salute di almeno una persona. «La vendita al dettaglio dei medicinali» affermano in particolare i giudici «ha caratteristiche diverse dalla loro distribuzione all’ingrosso. Di conseguenza, il fatto che i farmacisti soddisfino i presupposti cui è subordinata la vendita al dettaglio nei loro rispettivi Stati membri non consente di presumere che essi soddisfino anche i presupposti previsti dalla disciplina armonizzata a livello dell’Unione per quanto riguarda la distribuzione all’ingrosso».

Quanto alla decisione dell’autorità austriaca di revocare la licenza di grossista alla farmacia, i giudici europei hanno affermato che spetta ai Paesi membri decidere se la licenza di commercio all’ingrosso vada solo sospesa o revocata del tutto. Il fattore decisivo per la valutazione è se le carenze siano state sanate il più rapidamente possibile e se si tratti di casi ripetuti o sistematici. In ogni caso, «ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 6, della direttiva 2001/83, gli Stati membri sono tenuti a sospendere o revocare l’autorizzazione ad esercitare l’attività di grossista di medicinali qualora il titolare di tale autorizzazione venga meno alle condizioni di cui agli articoli 79 e 80 della stessa direttiva».