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Manovra, Emendamento Errani ripropone la parafarmacia dei servizi

19 Dicembre 2018

Bocciata nell’aprile 2017 dalla Corte costituzionale, la parafarmacia dei servizi rischia di tornare realtà con un emendamento alla Manovra finanziaria passato finora indenne da tutti i vagli di ammissibilità della commissione Bilancio del Senato. Si tratta della proposta 1.1663 (primo firmatario Vasco Errani, Pd), che consente ai cosiddetti esercizi di vicinato di «mettere a disposizione strumenti atti a effettuare misurazioni e prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo e organizzare screening e campagne di prevenzione». Il perimetro di tali servizi, continua l’emendamento, dovrà essere tracciato da un decreto di natura non regolamentare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero della Salute e d’intesa con la Conferenza delle Regioni». In ogni caso, conclude il testo, «rimane esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti».

Come detto, nel fascicolo degli emendamenti aggiornato quotidianamente dagli uffici del Senato la proposta risulta ancora in corsa, nonostante a prima vista pecchi di quella stessa incompatibilità di materia che domenica ha messo fuori dai giochi i due emendamenti sul capitale (1.1736 e 1.1737) e quello che avrebbe escluso l’integrativa dal computo del fatturato Ssn (1.1735).

Non solo. L’emendamento Errani si pone anche in netto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale datata 7 aprile 2017, che dichiarò illegittima la legge regionale piemontese 11/2016 nella parte in cui allargava agli esercizi di vicinato la possibilità di erogare alcuni servizi di autoanalisi. Per i giudici della Consulta, in particolare, la disposizione contravveniva «al principio fondamentale, stabilito dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, secondo il quale tali prestazioni sono possibili soltanto presso le farmacie, in considerazione del più esteso regime di obblighi, e di conseguenti garanzie per la salute dei cittadini, che gravano sulle stesse e che vanno ben oltre la mera presenza di un farmacista». In altri termini, proseguiva la sentenza, «la norma impugnata abbasserebbe illegittimamente gli standard di tutela della salute dei cittadini».