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Manovra: sparisce accreditamento per i servizi, resta taglio alla remunerazione

23 Ottobre 2025

Niente più obbligo di accreditamento per le farmacie che offrono i servizi del d.lgs 153/2009. Ma resta il tetto massimo dei sei euro a pezzo sulla parte marginale della remunerazione con cui dal 2024 sono rimborsati i farmaci della convenzionata. Sono le due principali novità che per i farmacisti arrivano dal testo “bollinato” del ddl Bilancio, ossia la versione che andrà alle Camere per l’iter di conversione.

Pubblicato ieri dal Corriere della Sera, il disegno di legge conferma con modifiche le disposizioni che in tema di spesa farmaceutica erano dettate dalla prima bozza all’articolo 77 (ora 78): restano gli incrementi il tetto sulla spesa farmaceutica per gli acquisti diretti (+0,20%) e quello sulla spesa convenzionata (+0,05%), sparisce invece il comma che dettagliava e chiariva la norma sull’extrasconto dello 0,65% (approvata dalla Legge di Bilancio per il 2024).

Sempre lo stesso articolo, poi, impartisce un severo taglio alla remunerazione delle farmacie sui medicinali con prezzo al pubblico superiore ai 100 euro: dal nuovo anno, è la disposizione, la quota marginale prevista dalla remunerazione mista con cui il Ssn rimborsa le farmacie per i medicinali erogati in regime convenzionato (pari al 6% del prezzo al pubblico) resterà ferma a sei euro a prescindere dal costo del farmaco. In altri termini, se il prodotto dispensato in regime di Ssn ha un prezzo al pubblico di 100 euro, la farmacia percepirà una quota marginale pari a sei euro (in aggiunta alla quota fissa e alle altre eventuali integrazioni); se il prezzo è di 200 euro, la quot percentuale non salirà più a 12 ma resterà ferma a sei.

Buone notizie invece dall’articolo 68 (in precedenza 67) sulla farmacia dei servizi: come detto, se nella prima versione della bozza il testo autorizzava le farmacie a erogare i servizi del d.lgs 153/2009 «previa autorizzazione e accreditamento in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 502/92», ora nel testo “bollinato” questa condizione non c’è più; al suo posto, una disposizione che affida al ministero della Salute la stesura di «linee guida» dirette a definire i requisiti per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive a quelle del già citato 153/2009, «in particolare per le farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità».

Confermato invece, sempre all’articolo 68, il comma che delega agli Accordi integrativi regionali la definizione delle norme per la remunerazione dei servizi, «sulla base di quanto stabilito dall’Accordo collettivo nazionale» e nei limiti del finanziamento da 50 milioni di euro annui stanziato dalla Manovra.