Improbabile che abbia un effetto domino l’ordinanza del Tar della Sicilia che ha sospeso la nota dell’assessorato regionale alla Salute sull’utilizzo di locali esterni da parte delle farmacie per ospitare servizi aggiuntivi rispetto a vaccinazioni e tamponi. È l’opinione che FPress raccoglie dall’avvocato Quintino Lombardo di Lombardo e Cosmo – Iusfarma Studio Legale dopo le richieste di chiarimenti ricevute ieri da molti lettori, preoccupati per gli effetti di quell’intervento.
«Ragioniamo ancora a caldo e senza avere conoscenza di ciò che le parti hanno portato e sostenuto davanti ai giudici» avverte in partenza Lombardo «a una prima lettura dell’ordinanza cautelare, tuttavia, ci sembra di poter dire che la decisione del Tribunale è strettamente correlata alle specificità dell’atto regionale e in ogni caso occorrerà attendere gli sviluppi della vicenda processuale nelle prossime settimane, perché stiamo discutendo di un provvedimento sommario d’urgenza che per definizione non è definitivo».
Secondo il Tar la nota assessorile impugnata, in sostanza, giustificherebbe il proprio contenuto su ciò che è previsto dal ddl Semplificazioni, che il governo aveva approvato a marzo ma ancora non è stato convertito in legge. «In effetti, la scelta dell’amministrazione regionale di riferire un proprio provvedimento a un disegno di legge è quanto meno originale, anche se non mi pare fosse l’unica ragione fondativa del provvedimento» osserva Lombardo. Altre Regioni invece, ricorda, hanno dettato disposizioni analoghe ma richiamandosi piuttosto ad altri interventi, «per esempio la famosa sentenza del Consiglio di Stato del 2022 che autorizzava a proporre servizi o vendere il parafarmaco anche in locali distaccati, ricavando tale possibilità da un’analisi dettagliata della disciplina speciale in materia di farmacie, senza ravvisare divieti o ragioni ostative all’uso di locali distaccati».
Per questo motivo, Lombardo ritiene improbabile, almeno nell’immediato, un “effetto domino” dell’ordinanza del Tar Palermo su altri provvedimenti regionali in materia di servizi e organizzazione della farmacia in locali distaccati: «Per cominciare, la decisione cautelare riguarda al momento soltanto la Sicilia» chiarisce «in secondo luogo, proprio per ciò che dicevo, in altre regioni abbiamo provvedimenti consolidati e articolati su presupposti in parte differenti».
Tuttavia, osserva l’avvocato, «è chiaro che affermare la sempre maggiore importanza dei servizi sanitari erogati ai cittadini dalle farmacie, quali presidi sanitari polifunzionali, come dicono Consiglio di Stato e Corte Costituzionale, e poi limitarne le possibilità organizzative suona abbastanza contraddittorio, oltre che disincentivante per tutti i titolari e i professionisti che hanno deciso di profondere impegno e denaro in tali attività. Evidentemente, un intervento del legislatore a definitiva chiarezza sarebbe benvenuto».