Le norme vigenti in materia di Pianta organica non richiedono più «una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica con l’indicazione dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia». È uno dei passaggi chiave della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto di primo grado su un contenzioso nato in un comune campano attorno all’apertura di una nuova farmacia, riaffermando il principio – già consolidato dopo la riforma del 2012 – secondo cui la zonizzazione non deve necessariamente tradursi in confini cartografici rigidi.
È su questa base che i giudici hanno accolto il ricorso dei titolari della farmacia di nuova apertura, annullando la decisione del Tar regionale e respingendo le contestazioni sollevate da due farmacie preesistenti, che avevano denunciato uno “sconfinamento” della nuova sede nella loro area di pertinenza.
La vicenda prende le mosse dall’autorizzazione regionale all’apertura di una farmacia collocata in posizione angolare tra due assi viari, rientranti in zone diverse secondo la precedente pianificazione comunale. Le farmacie già attive avevano impugnato il provvedimento sostenendo che l’esercizio, pur formalmente assegnato a una determinata zona, si affacciasse anche sull’area di un’altra sede, con accessi e vetrine che avrebbero violato la perimetrazione territoriale. Il Tar aveva dato loro ragione, ritenendo che «l’attraversamento e/o il passaggio» da una delle strade configurasse uno sconfinamento.
In appello, i titolari della nuova farmacia hanno invece richiamato il superamento del concetto tradizionale di “pianta organica”, evidenziando come oggi il criterio guida sia quello dell’equa distribuzione del servizio sul territorio e non più la tracciatura millimetrica dei confini. Una tesi che il Consiglio di Stato ha condiviso.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge che la farmacia «è posta sulla soglia liminale della zona di riferimento»: pur affacciandosi in larga parte su una direttrice, insiste sull’asse viario che identifica l’area cui era stata assegnata. Da qui la conclusione dei giudici: «appare destituita di fondamento l’asserzione secondo cui la farmacia sarebbe posta al di fuori della propria zona».
Ma il cuore della decisione sta nel richiamo al nuovo impianto normativo introdotto dal decreto “Cresci Italia”, che ha sostituito la logica delle sedi rigidamente delimitate con una programmazione territoriale funzionale ai bacini di utenza. Secondo la sentenza, oggi «il criterio prioritario è divenuto quello dell’equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio». In altre parole, la perimetrazione serve come strumento orientativo per localizzare la farmacia nella propria area di riferimento e garantire le distanze minime, ma non impone una segregazione geometrica delle zone.
Applicando questi principi al caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il posizionamento della nuova farmacia in prossimità dell’incrocio tra due arterie principali, osservando che il Comune non aveva proceduto a «una più circostanziata e rigorosa delimitazione cartografica» e che, nel nuovo assetto, è sufficiente l’indicazione della località o zona. Inoltre, viene ribadito un ulteriore punto di interesse per il settore: «la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita da preesistenti esercizi non è di per sé illegittima, laddove giustificata dall’entità della popolazione interessata», perché l’obiettivo resta l’equilibrio complessivo dell’offerta.