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Tar: preclusione decennale ex 475/68 non vale per i farmacisti soci di capitale

21 Luglio 2022

La cessione di quote di una società di capitali titolare di sede farmaceutica non equivale al trasferimento della titolarità della sede stessa. Di conseguenza, al farmacista che dismette la partecipazione non si applica la preclusione decennale a nuovi concorsi di cui alla legge 475/68, che invece scatta nei confronti dei soci farmacisti di una società di persone. È il principio sancito dal Tar Campania nell’ordinanza, pubblicata ieri, che congela la graduatoria definitiva del concorso straordinario approvata a marzo dalla Regione.

L’intervento del Tar discende dal ricorso presentato da quattro candidati (con l’intervento di altri due) contro il decreto che ratifica la classifica finale del concorso, nella quale figurerebbero sette vincitori di sede in altra regione che avrebbero ceduto la quota della titolarità associata per partecipare alla selezione campana.

Nell’ordinanza il Tar prende le mosse dalla sentenza del Consiglio di Stato 2763 del 13 aprile scorso, dove si afferma che la cessione di quote minoritarie della società di capitale cui fa capo la farmacia mantiene inalterata la titolarità della stessa. «Ne consegue» scrive il Consiglio di Stato «che l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che la 475/68 vuole prevenire, ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile».

Pertanto, continuano i giudici, occorre distinguere: nelle società di persone (come sas e snc) il diritto di esercizio (assegnazione sede) è pro-quota, in capo ai singoli farmacisti, che dunque quando cedono la loro quota rinunciano anche alla titolarità (ragion per cui scatta la preclusione decennale di cui alla 475/68); nel caso delle società di capitale, invece, «i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle quote versate, quindi non incorrono nella causa di incompatibilità personale».

Sulla base di tali principi, il Tar ha disposto la sospensiva della graduatoria e ingiunto alla Regione di «riesaminarle secondo i criteri indicati le singole posizioni dei candidati».