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Telemedicina e rurali, c’è il decreto attuativo. Timori per i termini ravvicinati

3 Novembre 2021

E’ stato firmato ieri dal ministero della Salute il decreto attuativo che dà luce verde allo stanziamento di 10,7 milioni di euro in crediti d’imposta per l’acquisto di apparecchiature di telemedicina da parte delle farmacie dei comuni con meno di tremila abitanti. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza: «Così chi vive in un piccolo comune» scrive «potrà effettuare alcuni esami e screening più facilmente. Portare la salute più vicino ai cittadini vuol dire costruire un Servizio sanitario più forte».

Il decreto ministeriale detta le disposizioni applicative della norma di cui all’articolo 19 septies del dl 137/2020 dell’ottobre di un anno fa (il cosiddetto Ristori), convertito due mesi dopo nella legge 176/2020. «Al fine di favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani» recita il provvedimento «alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di tremila abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50%, fino a un importo massimo per soggetto di tremila euro, delle spese per l’acquisto e il noleggio, nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie all’effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all’articolo 3 del decreto del ministro della Salute 16 dicembre 2010 (farmacia dei servizi, ndr)».

A meno che il decreto attuativo non disponga un rinvio (si conoscerà il testo soltanto con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale), i farmacisti titolari dei piccoli comuni hanno dunque due mesi di tempo per approfittare dell’agevolazione. Attenzione però: la 176/2020 afferma che prima occorre stipulare un «accordo con l’azienda sanitaria di riferimento» in cui sia definito «il tetto massimo» delle prestazioni annuali di telemedicina erogabili, che comunque vanno effettuate «su prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta» e «alle tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale», con l’eventuale regime di esenzione previsto e «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario regionale».

Il credito d’imposta, ricorda poi la legge, «è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/97». Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Positivo il commento dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani: per il vicepresidente, Roberto Pella, «la firma del decreto da parte del ministro Speranza è un passo importante nella costruzione di una medicina territoriale vera e propria e nella direzione dell’inclusione di tutti i territori del nostro Paese nel ridisegno del Servizio sanitario nazionale all’indomani dell’emergenza pandemica».