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Vaccinazione antiflu, dall’autunno in farmacia anche alle fasce protette

28 Luglio 2022

Nella prossima stagione influenzale le farmacie potranno vaccinare non solo i clienti a pagamento – quelli cioè che comprano il vaccino in regime privato – ma anche gli assistiti delle “categorie protette”, come anziani e cronici, che invece il vaccino lo hanno in regime rimborsato. È la novità più importante che reca il nuovo Protocollo per la somministrazione in farmacia dei vaccini covid e antiflu e dei test rapidi. Anticipato ieri da Quotidiano Sanità, il documento ha già acquisito il parere della Fofi ed è in attesa della firma finale di ministero della Salute, Regioni, Federfarma e Assofarm.

DI fatto, il testo è una sorta di sintesi – semplificata in diversi punti – dei protocolli sottoscritti l’anno scorso su vaccinazioni e tamponi in farmacia, che Governo e Regioni rinnovano «al fine di coinvolgere la rete delle farmacie territoriali» nelle campagne vaccinali contro covid e influenza e negli screening diagnostici.

Per quanto concerne i requisiti strutturali degli ambienti dove ospitare l’attività, viene confermata l’alternativa tra locali interni alla farmacia, purché separati dagli spazi destinati all’accoglienza e alla dispensazione del farmaco, oppure strutture esterne, purché sussistano «i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per l’esercizio farmaceutico, consentano il rispetto della riservatezza degli utenti e ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza».

I requisiti sono elencati all’articolo 4 del Protocollo, dove ci si imbatte in un’altra novità: i servizi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e-quater, del d.lgs 153/2009 (cioè la somministrazione di vaccini covid e antiflu, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare od orofaringeo) possono essere «esercitati in comune» in locali separati da due o più farmacie di differente proprietà, «previa stipula del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 5/2009».

Per quanto concerne la remunerazione, infine, all’articolo 2 il Protocollo fissa in 6,16 euro l’onorario a dose tanto per la vaccinazione covid quanto per quella antinfluenzale. È comunque demandato «ad appositi accordi con le Regioni il riconoscimento a favore delle farmacie di eventuali ulteriori oneri relativi al rimborso di dispositivi di protezione individuale e materiale di consumo e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali». Non si fa riferimento a tariffe od onorari, invece, all’articolo 3, che tratta di test con prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare od orofaringeo.