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Decreto Covid, scudo penale e obbligo vaccinale per sanitari e farmacisti

1 Aprile 2021

Com’era stato promesso, arriva lo scudo penale per i sanitari che somministrano il vaccino contro covid nell’ambito della campagna nazionale del Ssn. A introdurlo il decreto legge che il Consiglio dei ministri ha approvato ieri per promulgare un nuovo pacchetto di misure d’emergenza in tema di scuola, distanziamenti e sanità. Il provvedimento sui vaccinatori è all’articolo 3 e mette al riparo i sanitari che somministrano dai profili di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale, che regolano i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose. «La punibilità» recita il decreto «è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in commercio emessa dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione».

Di diretto interesse per i farmacisti anche l’articolo 4 del decreto legge, che introduce l’obbligo vaccinale per «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario». Al fine di tutelare la salute pubblica e «mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» recita il testo «gli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2». Esclusioni o differimenti sono consentiti «solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale».

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, il decreto impegna gli Ordini professionali a trasmettere alla Regione competente l’elenco degli iscritti entro cinque giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Stessa scadenza per i datori di lavoro delle strutture sanitarie (farmacie e parafarmacie comprese), che devono inviare l’elenco dei propri dipendenti con la qualifica di professionista od operatore sanitario.

Entro dieci giorni dalla ricezione di tali elenchi, prosegue il decreto, le Regioni verificano lo stato vaccinale degli interessati e segnalano all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. L’Asl, a sua volta, accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. Tale comunicazione «determina la sospensione da prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2». Laddove possibile, il datore di lavoro trasferisce l’interessato «a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».