attualita

Concorso straordinario: Consiglio di Stato conferma norme incompatibilità

11 Gennaio 2025

Il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata il 7 gennaio 2025, ha respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da due farmaciste che avevano partecipato al concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche in Campania. Il ricorso riguardava l’esclusione dalla graduatoria a causa della cessione della titolarità della loro farmacia rurale sussidiata a una società di gestione. I giudici hanno ribadito che la normativa vigente non ammette interpretazioni che possano aggirare il divieto decennale di partecipazione a nuovi concorsi dopo la cessione di una farmacia.

La vicenda

Il caso trae origine dal concorso straordinario bandito dalla Regione Campania nel 2013 per assegnare nuove sedi farmaceutiche. Le due farmaciste avevano partecipato in forma associata e si erano posizionate al quarto posto nella graduatoria definitiva approvata nel 2022. Tuttavia, un controllo successivo aveva rilevato che una delle farmaciste aveva ceduto la propria quota di partecipazione in una società titolare di una farmacia rurale sussidiata, evento che, secondo l’articolo 12, comma 4, della Legge 475/1968, preclude la partecipazione al concorso per un periodo di dieci anni.

In seguito alla sentenza del Tar Campania del 2023, che aveva confermato l’incompatibilità della loro posizione, la Regione Campania aveva provveduto a escluderle dalla graduatoria. La decisione è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6016 del 2023. Le ricorrenti avevano quindi presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sostenendo l’erronea interpretazione delle norme da parte dei giudici amministrativi.

La sentenza

Il Consiglio di Stato, nella sua decisione, ha ribadito la legittimità dell’operato della Regione Campania e l’applicazione rigorosa della normativa. Secondo i giudici, la cessione di quote di una società titolare di una farmacia rientra nella fattispecie prevista dalla legge, che mira a evitare il “doppio vantaggio” per chi cede una farmacia e partecipa subito dopo a un concorso per una nuova assegnazione. Tale preclusione è volta a preservare l’equilibrio del mercato farmaceutico e a impedire la creazione di un commercio speculativo di farmacie.

La sentenza sottolinea inoltre che, in casi come questo, il diritto alla partecipazione al concorso non può essere separato dalla necessità di rispettare le regole di trasparenza e di correttezza del sistema. La cessione della quota di partecipazione a una società titolare di farmacia, anche se avvenuta prima dell’apertura del bando, configura comunque una violazione delle disposizioni previste.