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Concorso straordinario, decesso di un associato e revoca del punteggio

15 Luglio 2025

L’assegnazione della farmacia che discende dalla partecipazione al concorso straordinario del 2012 non è definitiva sino all’accettazione della sede e la perdita dei requisiti – anche per decesso – è sufficiente a giustificarne la revoca. È il principio ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata l’11 luglio scorso che ha respinto il ricorso di un farmacista e dell’erede del collega defunto.

Il caso trae origine dalla procedura straordinaria bandita dalla Regione Lazio in seguito al concorso straordinario: i due professionisti avevano partecipato come associazione, cumulando i punteggi secondo le regole previste. Dopo anni di attesa – l’approvazione della graduatoria risale al 2014 – l’associazione risultava assegnataria della sede 754, ma nel frattempo uno dei due farmacisti era deceduto. L’Asl, appresa la notizia solo al momento dell’accettazione della sede (agosto 2020), aveva quindi rideterminato il punteggio dell’associazione scomputando i titoli del deceduto e revocato l’assegnazione.

Contro il provvedimento i ricorrenti avevano presentato ricorso al Tar Lazio, che nel 2022 lo aveva respinto. A sostegno dell’appello, il farmacista superstite e l’erede dell’associato deceduto hanno sostenuto che l’evento luttuoso, avvenuto dopo l’approvazione della graduatoria, non avrebbe dovuto incidere sull’assegnazione, e che anzi il diritto a ottenere la farmacia si sarebbe già consolidato con la pubblicazione della graduatoria. Hanno inoltre invocato l’applicazione analogica di alcune norme – in particolare l’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 1/2012 – che consentono la prosecuzione della gestione associata anche in caso di premorienza, nonché la possibilità per l’erede non farmacista di subentrare, in analogia a quanto previsto per le società di capitali.

Il Consiglio di Stato ha rigettato punto per punto tali argomentazioni, confermando la legittimità della revoca. In primo luogo, la sentenza precisa che l’articolo 12 del bando prevedeva espressamente la possibilità di escludere dalla graduatoria i vincitori nei casi di perdita dei requisiti successivamente all’interpello, anche qualora tale perdita riguardi un solo membro dell’associazione. Il possesso dei requisiti – tra cui, per implicazione logica, l’esistenza in vita – è dunque richiesto non solo al momento della partecipazione, ma fino all’accettazione della sede.

La disposizione invocata sull’eccezione per premorienza (articolo 11, comma 7, dl 1/2012) non è applicabile – chiarisce il Consiglio – perché riguarda la fase successiva all’autorizzazione all’esercizio, mentre il decesso è avvenuto ben prima, quando l’iter non era ancora concluso. Analogamente, non può trovare applicazione l’articolo 7 della legge 362/1991 (riformato nel 2017), che ammette soci non farmacisti nelle società titolari di farmacia: la fattispecie in esame non riguarda infatti una società, ma una forma associata tra persone fisiche, e l’erede non può subentrare nel punteggio né ricostituire l’associazione.

Il Consiglio di Stato ha infine ribadito che l’approvazione della graduatoria non conclude il procedimento, che si perfeziona solo con l’accettazione della sede. Fino a quel momento, l’amministrazione conserva il potere di verifica e accertamento della persistenza dei requisiti. Di conseguenza, non si tratta di un atto vincolato ma di un provvedimento subordinato alla conferma dei presupposti soggettivi richiesti.