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Concorso straordinario, un’altra sentenza conferma la non cumulabilità

21 Febbraio 2020

La gestione associata introdotta dal decreto 1/2012 per il concorso straordinario «non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo comportante il cumulo dei titoli ai fini concorsuali». Di conseguenza, la regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano singolarmente o in forma associata. E’ il principio ribadito nella sentenza 1285/2020 (depositata ieri) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di due farmaciste vincitrici di sede in Toscana e nel Lazio.

La decisione merita di essere riportata perché conferma integralmente l’orientamento già formulato dalla Corte nella sentenza del 17 gennaio scorso, riguardante una coppia di candidati che avevano ottenuto la farmacia nel concorso straordinario lombardo e in quello siciliano. Nel caso cui fa riferimento la decisione di ieri, le appellanti hanno contestato la sentenza del Tar che in primo grado aveva dato loro torto: non ci può essere incompatibilità, è la tesi, dato che le farmaciste sono «socie di due distinte società speziali, titolari delle sedi farmaceutiche» vinte nel concorso.

Non condivide il Consiglio di Stato, che nella decisione conferma le indicazioni del Tar e ribadisce i contenuti della sentenza di gennaio: «sebbene i vincitori del concorso straordinario abbiano la possibilità di gestire in forma associata o societaria un’attività speziale, la titolarità della stessa rimane incardinata in capo ai singoli soci». Per i quali rimane il divieto «di cumulo di due o più autorizzazioni in capo a una sola persona,  di cui all’articolo 112 del Regio decreto 1265/1934».

Spinge verso tale orientamento, ricorda il Consiglio di Stato, il fatto che «l’articolo 11, comma 3, del decreto legge 1/2012 ha vietato la partecipazione al concorso straordinario a farmacisti che siano già titolari di sede», al dichiarato fine di «favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti». Consentire ai candidati del concorso straordinario «l’ottenimento di ben due sedi», dunque, «concretizzerebbe un vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato» rispetto ai farmacisti già titolari di sede, per i quali permarrebbe il divieto di cumulo.