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Ddl Semplificazioni: sì del Senato, ora alla Camera. Le novità per le farmacie

9 Ottobre 2025

Dopo un lungo parcheggio, è stato approvato ieri dal Senato – e punta ora a ottenere il voto della Camera entro la fine dell’anno – il tanto atteso (dai farmacisti titolari) ddl Semplificazioni, che il Governo aveva licenziato nel dicembre 2023. Si profila dunque all’orizzonte la concretizzazione di misure che rafforzano e ampliano la farmacia dei servizi (consentendo l’uso di locali distaccati per ospitare le prestazioni) e snelliscono il rinnovo delle ricette per i pazienti cronici. A dettarle gli articoli del ddl dal 60 al 62, mischiate a un’altra settantina di disposizioni in un vero e proprio disegno di legge “omnibus” che va a incidere su diversi settori della pubblica amministrazione. In dettaglio:

Articolo 60 – Farmacia dei servizi, più prestazioni e spazi dedicati

L’articolo 60 del ddl interviene sul decreto legislativo 153/2009, ampliando e aggiornando le prestazioni che le farmacie possono offrire ai cittadini.

Le principali novità:

Vaccinazioni e test diagnostici: i farmacisti, dopo specifica formazione presso l’Istituto superiore di sanità, potranno somministrare tutti i vaccini previsti dal Piano nazionale vaccinale ai soggetti con più di 12 anni. È inoltre autorizzata l’effettuazione di test diagnostici che prevedono prelievi nasali, salivari o orofaringei, in locali idonei sotto il profilo igienico e della privacy.

Telemedicina e test decentrati: vengono introdotti i servizi di telemedicina, come Ecg o holter, e i test diagnostici a supporto dei medici di base e dei pediatri per favorire l’appropriatezza prescrittiva e contrastare l’antibiotico-resistenza.

Screening per l’epatite C: le farmacie potranno eseguire test di screening per il virus HCV.

Scelta del medico in farmacia: gli assistiti potranno scegliere o cambiare il medico di medicina generale o il pediatra direttamente in farmacia, senza passare dall’Asl (come già avviene in alcune regioni come la Lombardia).

Spazi dedicati e reti di farmacie: le farmacie potranno erogare i servizi anche in locali separati, previa autorizzazione sanitaria, con l’obbligo di segnalare all’esterno la denominazione “Farmacia dei servizi”. Due o più farmacie potranno inoltre condividere gli stessi spazi tramite un contratto di rete.

Tutte le prestazioni elencate restano a carico dell’utente e non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 61 – Più trasparenza e sanzioni contro le carenze di farmaci

L’articolo 61 introduce nuove regole per contrastare la carenza di medicinali, rafforzando gli obblighi di comunicazione dei titolari di Aic (autorizzazione all’immissione in commercio).

Le novità principali:

Comunicazione preventiva all’Aifa: in caso di interruzione della commercializzazione, anche temporanea, il titolare dell’Aic deve avvisare l’Agenzia almeno due mesi prima, indicando le motivazioni.

Sanzioni più severe: se la comunicazione manca o è tardiva per i farmaci inclusi nell’elenco Aifa dei medicinali a rischio di indisponibilità, è prevista una sanzione da 6.000 a 36.000 euro.

Aggiornamento periodico dell’elenco: l’Aifa, d’intesa con le autorità sanitarie e le associazioni di categoria, aggiornerà annualmente l’elenco dei medicinali critici.

Pene raddoppiate per chi non rispetta gli obblighi di qualità: le sanzioni per la mancata osservanza delle disposizioni sulla produzione e controllo dei medicinali potranno arrivare fino a 12.000 euro.

L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e tempestività nella gestione delle forniture, prevenendo situazioni di carenza che incidono sulla continuità terapeutica dei pazienti.

Articolo 62 – Ricette ripetibili e continuità terapeutica semplificata

L’articolo 62 introduce importanti semplificazioni per i pazienti cronici e per i soggetti dimessi dagli ospedali, con l’intento di rendere più fluido l’accesso ai farmaci.

I punti salienti:

Ricetta valida fino a dodici mesi: per le patologie croniche, il medico potrà indicare in una ricetta dematerializzata ripetibile la posologia e il numero di confezioni necessarie fino a un massimo di dodici mesi.

Ruolo attivo del farmacista: al momento della dispensazione, il farmacista informerà il paziente sulle corrette modalità d’uso e monitorerà l’aderenza terapeutica, segnalando eventuali criticità al medico prescrittore.

Consegna post-dimissione: la farmacia potrà fornire immediatamente i medicinali prescritti o consigliati nel referto di dimissione ospedaliera, pronto soccorso o continuità assistenziale, se presentato entro due giorni.

Il Ministero della Salute definirà con successivo decreto le modalità operative, assicurando che non derivino costi aggiuntivi per la finanza pubblica.