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Cosa dice sulle ricette il ddl Semplificazioni (che non è un decreto)

20 Dicembre 2023

Ripetibilità illimitata all’orizzonte per le ricette farmaceutiche – che diventano digitali «a carattere permanente» – e per le prescrizioni di terapie e presidi a favore dei pazienti cronici o con patologie invalidanti. Lo prevede il disegno di legge (non un decreto) che il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta dell’altro ieri, un provvedimento “doppio” che al capo I concede alcune deleghe al governo per un decreto legislativo di semplificazione amministrativa e, al capo II, diverse disposizioni orientate allo stesso obiettivo. In sostanza, un contenitore normativo a due velocità: le misure dettate al capo II entreranno in vigore con l’approvazione del ddl da parte delle camere, quelle del capo I invece seguiranno l’iter – decisamente più lungo – del decreto legislativo.

In quest’ultimo gruppo di disposizioni rientra l’intervento accennato in apertura: all’articolo 4, comma 1 lettera h, il ddl delega il governo a «prevedere la ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti e introduzione a carattere permanente delle prescrizioni farmaceutiche digitali». Poco più sopra, lettera e, il disegno di legge affida al governo anche il compito di «implementare il punto di accesso unico ai servizi di sanità digitale al fascicolo sanitario elettronico (Fse) e a tutti i servizi digitali, quali la telemedicina».

Questo per ciò che riguarda il capo I, che come detto riguarda il decreto legislativo. Meritano quindi più attenzione, perché entreranno in vigore con l’approvazione del ddl, le disposizioni del capo II, dove si riparla di ripetibilità delle prescrizioni. All’articolo 8, infatti, il testo autorizza il medico che prescrive medicinali in regime rimborsato a «indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi». Il farmacista che poi spedisce la ricetta, dal canto suo, «informa l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata e in coerenza con quanto definito nel protocollo terapeutico». Nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, inoltre, qualora il farmacista rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, «segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza».

Le modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l’attuazione delle disposizioni, continuas l’articolo, verranno adottate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

Sempre a proposito di semplificazioni in materia farmaceutica, merita di essere segnalato anche l’articolo 7, che fornisce ai medici indicazioni di dettaglio sulla compilazione della ricetta elettronica bianca e puntualizza alcune disposizioni normative in vigore, e l’articolo 9, che in materia di carenze farmaceutiche riduce da quattro a due mesi il preavviso minimo di cui dispongono le aziende per comunicare all’Aifa prossime interruzioni della commercializzazione di farmaci autorizzati, temporanee o definitive.